Contratto di agenzia internazionale: giurisprudenza francese ed europea a confronto sui poteri negoziali dell’agente necessari per ottenere l’indennità di fine rapporto

Avv. Marcello Mantelli
Avv. Massimiliano Gardellin

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza francese un soggetto che promuove le vendite verso una provvigione non gode del diritto all’indennità di fine rapporto prevista dalla normativa sull’agenzia quando non dispone del potere di negoziare con la clientela prezzi, sconti e condizioni di vendita/acquisto.

Per i giudici francesi infatti, a prescindere della denominazione del contratto, l’agente che di fatto si limita a ricercare potenziali clienti per conto del preponente senza disporre di alcun potere negoziale sugli elementi del contratto sopra citati, non è qualificabile come agente commerciale e di conseguenza non beneficia del regime di protezione previsto dalla Direttiva UE 86/653 a cui gli Stati Membri devono uniformarsi e quindi non gode del diritto alla suddetta indennità.

Tuttavia, di recente, il Tribunale commerciale di Parigi si è interrogato sulla correttezza di tale linea interpretativa e ha presentato una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE formulando il seguente quesito: “un intermediario indipendente che agisce in nome e per conto del mandante senza poteri di modificare tariffe e condizioni contrattuali dei contratti di vendita può essere qualificato come agente commerciale secondo la Direttiva UE?”

Il recente caso deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 giugno 2020

Tra un produttore francese e un intermediario indipendente francese era in corso un rapporto commerciale di lunga durata non regolato da contratto nel quale l’intermediario si occupava di promuovere le vendite del produttore in tutta la Francia (Nord e Sud), eccetto la Corsica, in cambio del pagamento di una commissione sulle vendite concluse.  

In seguito, a causa del calo delle vendite, il produttore decideva di interrompere il rapporto; in risposta l’intermediario adiva il tribunale francese competente e, qualificandosi come agente commerciale, richiedeva la corresponsione dell’indennità di fine rapporto.  

La difesa del produttore si fondava sull’interpretazione restrittiva della nozione di agente commerciale data dalla costante giurisprudenza francese sopra esposta: opponeva che l’intermediario non aveva i poteri di negoziare condizioni di vendita e prezzi e quindi non poteva qualificarsi agente commerciale (e pertanto non aveva diritto all’indennità di fine rapporto).

Nella Direttiva UE l’agente viene definito come colui che è incaricato di “negoziare” in maniera permanente per conto del preponente: al fine di risolvere il quesito occorreva quindi esaminare il significato di “negoziare” ai sensi della Direttiva UE.

Secondo la Corte, con riferimento allo specifico quesito sottopostole, per la qualifica di agente commerciale non è necessario disporre del potere di negoziare i prezzi e le condizioni di vendita.

L’assenza dei poteri di negoziare prezzi e condizioni di vendita non impedirebbe quindi la qualifica di agente commerciale; in tal senso la giurisprudenza francese dovrà adattarsi (alla giurisprudenza europea) con la conseguenza che in caso di rapporto di agenzia tra esportatore italiano e agente francese, regolato dalla legge francese, la mancanza del potere di negoziare dell’agente non impedirebbe di qualificarlo ugualmente come agente commerciale con conseguente corresponsione dell’indennità di fine rapporto in suo favore, previa valutazione delle circostanze del caso concrete e sempre se sussistono le condizioni ex lege richieste.

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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