Contratto di agenzia internazionale in Iran: 5 cose da sapere per operare in sicurezza

1. Le fonti del contratto di agenzia in Iran
Il contratto di agenzia in Iran non è regolato da una disciplina speciale e trova le sue regole in via sussidiaria nelle norme generali sulla rappresentanza: esso è definito come quel rapporto che si instaura tra “un contraente che incarica l’altro contraente di sviluppare affari in qualità di suo rappresentante”.
Secondo la legge iraniana non vi è l’obbligo per l’agente di essere di nazionalità iraniana, tuttavia solo i soggetti iraniani possono ottenere una licenza commerciale necessaria per effettuare operazioni di importazione ed esportazione.

2. I requisiti di forma
Il contratto di agenzia in Iran non è soggetto a requisiti formali e quindi può avere forma scritta o orale; sarà quindi opportuno regolare il rapporto con l’agente locale sulla base di un contratto scritto e completo con le norme d’uso nei rapporti con gli agenti europei, con opportune cautele per tutelare il proprio business.

3. Le principali figure contrattuali secondo la legge iraniana
Il broker, che agisce dietro compenso come intermediario per condurre una transazione commerciale, cercare partner commerciali o comunque mettere in relazione due parti per un determinato affare.
Il “commission agent”, dotato di mandato senza rappresentanza, esegue dietro compenso transazioni commerciali a proprio nome e per conto del proponente.
Il “commercial agent”, dotato di mandato con rappresentanza, agisce su delega e nell’interesse del titolare dell’azienda per rappresentarlo nella stipula di contratti con potere di firma vincolante.

4. Quali sono i poteri dell’agente?
Alla figura dell’agente in Iran sono connessi, sulla base della legge iraniana, determinati poteri cosicché esso può agire in qualità di:
– “special agent” con un potere limitato al raggiungimento obiettivi commerciali specifici;
– “general agent” con un ampio potere di intermediazione, ma entro i limiti stabiliti dal contratto;
– “universal agent” che agisce nell’interesse del preponente, ma senza limiti;
– “del credere agent” che assume l’obbligo di garantire il pagamento del prezzo dei beni venduti, ipotesi questa non consentita in Italia, salvo casi specifici ben determinati e regolamentati.

5. Quali sono gli aspetti da regolare nel contratto di agenzia?
In linea generale, con riferimento al contratto di agenzia, vige il principio dell’autonomia e della libertà contrattuale nel rispetto della legge iraniana. In particolare, sarà possibile determinare:
-i diritti e doveri delle parti quali ad esempio per l’agente condurre affari nell’interesse del preponente, informare il preponente e per il preponente pagare provvigioni e indennità;
– l’obbligo di non concorrenza e l’obbligo di esclusiva;
– la remunerazione dell’agente, inclusi rimborsi spese e compensi supplementari;
– la durata del contratto, prestando attenzione alle differenze con il calendario persiano;
– le ipotesi di risoluzione e di recesso anticipato con i relativi termini di preavviso;
– l’indennità in caso di recesso anticipato: salvo apposite contrattuali, sarà calcolata sulla base delle provvigioni.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*