In data 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nell’ambito della causa pendente tra la società austriaca Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH e la società tedesca Olbrich Transport und Logistik GmbH.
La Krejci Lager aveva inizialmente adito il Tribunale commerciale di Vienna (Bezirksgericht) al fine di ottenere dalla Olbrich Transport il pagamento del corrispettivo per il deposito di merci di proprietà di quest’ultima in un magazzino situato a Vienna.
La corte viennese aveva respinto il ricorso ritenendo che, in applicazione del Regolamento UE 44/2001 art. 5.1 lett. a), il giudice competente fosse quello del luogo in cui l’obbligazione controversa – ovvero il debito derivante dal mancato pagamento del prezzo del deposito, secondo l’interpretazione data dalla corte austriaca – doveva essere eseguita.
Sempre secondo il Bezirksgericht, detto debito rientrerebbe tra i debiti che possono essere pagati al domicilio del debitore, ai sensi della normativa interna: conseguentemente il foro competente doveva essere individuato nel tribunale tedesco.
La Krejci Lager aveva in seguito appellato la decisione di primo grado sostenendo che il contratto di deposito – secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 44 art. 5.1 lett. b) – rientra nella categoria dei contratti di prestazione di servizi e che, pertanto, sarebbe stato competente il tribunale austriaco, in quanto giudice del luogo in cui è stato prestato il servizio.
In risposta alla tesi sostenuta dall’appellante la Olbrich Transport, ribadendo la posizione assunta in primo grado, aveva inoltre dedotto che in ogni caso la sua prestazione era configurabile come pagamento del corrispettivo in esecuzione di un contratto di locazione di immobile.
Il giudice dell’appello ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la sua soluzione.
La Corte Europea, con ordinanza nella causa C-469/12 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145223&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=181667) ha statuito che il contratto di deposito costituisce un contratto di prestazione di servizi così come prospettato dalla società austriaca e non un contratto di locazione di immobile come invece sostenuto dalla società tedesca.
Peraltro, anche nel secondo caso, hanno precisato i Giudici europei, il Tribunale austriaco sarebbe stato comunque competente in quanto giudice dello Stato in cui l’immobile è situato ex Regolamento UE 44/2001 art. 22.1.
Avv. Luca Davini e Dott.ssa Giulia Levi