Contratto di distribuzione internazionale: legge applicabile

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Nel contesto generale dei contratti internazionali – e quindi anche con riferimento al contratto di distribuzione internazionale – è purtroppo frequente che gli operatori economici non avvertano l’importanza della problematica legata alla scelta della legge applicabile, ritenuta a torto una questione scarsamente rilevante ai fini dell’”affare”.

Di certo, poi, non aiuta a sovvertire questa erronea convinzione la collocazione tradizionalmente attribuita alla relativa clausola comunemente denominata “Legge applicabile al contratto” la quale, insieme con l’altra fondamentale clausola relativa alla “Risoluzione delle controversie”, viene per prassi “relegata” alla fine di tutti i testi contrattuali maggiormente diffusi.

In realtà, per poter negoziare e concludere contratti chiari che abbiano una buona probabilità di essere eseguiti “spontaneamente,” così da garantire la conclusione e la riuscita dell’affare, la questione della legge applicabile così come quella della risoluzione delle controversie dovrebbero essere prese in considerazione prima di qualunque altra, “rovesciando” così, quantomeno idealmente, l’ordine delle clausole che abbiamo citato.

Ciò detto, venendo alla sostanza della questione, nella maggior parte dei casi la soluzione migliore a disposizione delle parti consisterà nell’individuare la legge applicabile nel contratto stesso, mediante l’introduzione di una clausola di scelta espressa che preveda in alternativa, dopo le opportune analisi circa i principali vantaggi e le principali controindicazioni di ciascuna scelta, la legge del proprio Paese, la legge del Paese della controparte, la legge di un Paese terzo o la cosiddetta lex mercatoria.

Nella pratica, tuttavia, è molto frequente che il contratto nulla disponga sul punto perché le parti, come detto, non avvertono l’importanza del problema oppure perché non sono riuscite a trovare una soluzione condivisa ed hanno preferito non “litigare” su questo aspetto per non compromettere la buona riuscita delle trattative, oppure perché (erroneamente) convinte che, avendo eventualmente inserito la clausola di scelta del foro, questa porti con sé anche la scelta della legge applicabile.

Questa situazione di incertezza non sempre porterà a risultati “graditi”, soprattutto nei casi di contenzioso per inadempimento di uno degli obblighi a carico delle delle parti oppure, in caso di conclusione del contratto alla sua scadenza o per recesso anticipato ad opera del fornitore, qualora il distributore lamenti il diritto ad una indennità, che non era stato preso assolutamente in considerazione dal fornitore sia al momento della stipula del contratto sia nel corso del rapporto.

Occorre infatti tenere in considerazione che, per quanto riguarda un contratto di distribuzione internazionale concluso tra Parti aventi sede nell’Unione Europea, in assenza di scelta si applicherà la legge del Paese di residenza del distributore, la quale potrebbe prevedere, come ad esempio avviene in Belgio dove esiste una legge in materia di distribuzione oppure in Germania per applicazione analogica delle norme in materia di agenzia commerciale, il diritto del distributore ad ottenere un’equa indennità di scioglimento del contratto.

Infine, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla circostanza che, seppure in via generale – nel momento in cui le parti di un contratto di distribuzione internazionale abbiano optato per la scelta di una determinata legge – esse saranno tenute alla stretta osservanza di tutte le norme imperative di tale legge e non saranno tenute all’osservanza di eventuali norme imperative di altri Paesi, vi sono delle eccezioni al riguardo.

In casi particolari, infatti, saranno comunque applicabili le norme imperative dell’ordinamento giuridico che è stato escluso con la scelta della legge applicabile, soprattutto con riferimento a quelle norme inderogabili che sono volte alla tutela del contraente “debole”, quale può essere considerato un distributore di beni o servizi.

Da questi brevi cenni, in conclusione, emerge chiaramente come il problema della legge applicabile al contratto di distribuzione debba essere considerata una questione tutt’altro che marginale o puramente teorica, la cui trattazione e soluzione richiede di essere approfondita adeguatamente in fase di negoziazione e stipula del testo contrattuale in modo da prevenire liti future e favorire la conclusione e l’esecuzione dell’affare in assoluta sicurezza.

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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