Contratto di distribuzione internazionale Spagna: la lista dei clienti

Marcello Mantelli, Avvocato in Milano
Massimiliano Gardellin, Avvocato in Torino


Una recente sentenza spagnola emessa dall’Audiencia Provincial di Barcellona è tornata su una interessante questione connessa alla cessazione del contratto di distribuzione:  
il distributore deve consegnare la lista dei suoi clienti al fornitore alla fine del contratto di distribuzione?   

Nella fattispecie, due società di diritto spagnolo concludevano un contratto di distribuzione regolato dal diritto interno; il rapporto, dopo sei anni, veniva risolto unilateralmente dal fornitore il quale pretendeva la consegna della customer list da parte del distributore, che, per contro, lamentava vari inadempimenti contrattuali (es. mancate forniture, ecc.) del fornitore. 

Il contratto, da un lato, non prevedeva una clausola che prevedesse l’obbligo del distributore di consegnare la lista dei clienti alla fine del rapporto; di tale obbligo, peraltro, non se n’era mai parlato, neppure nella preliminare fase di negoziazione del contratto. 

Dall’altro lato, le parti, pur non avendo previsto una clausola ad hoc che regolasse l’indennità di fine rapporto del distributore avevano comunque stabilito meccanismi di uscita dal contratto aventi ad oggetto la corresponsione di somme dovute a vario titolo (tra cui, ad esempio, rimborsi per le spese di marketing e pubblicità o investimenti, indennità, ecc.), che il fornitore pagava al distributore. 

Sulla base di tali pagamenti, il fornitore richiedeva al distributore la lista dei clienti a cui quest’ultimo aveva venduto nel corso degli anni; il distributore da parte sua replicava che si trattava di questioni separate: il pagamento delle somme previste nel contratto non faceva sorgere il diverso ed ulteriore diritto di ottenere la lista dei clienti. 

Sul punto, sia il tribunale di primo grado sia il successivo giudice d’appello accoglievano la tesi del distributore esprimendo con chiarezza il principio per cui “in caso di mancata previsione contrattuale il distributore non ha nessun obbligo di consegnare la customer list al fornitore alla fine del rapporto”, neppure se sono state corrisposte al distributore somme indennitarie contrattualmente stabilite e/o pagate a vario a titolo.   

L’esportatore italiano che vende i propri prodotti in Spagna tramite un contratto di distribuzione internazionale con un partner spagnolo regolato dal diritto spagnolo e sottoposto alla competenza giurisdizionale dei giudici spagnoli, se intende beneficiare della customer list alla fine del rapporto, dovrà quindi tenere conto della decisione dell’Audiencia Provincial di Barcellona provvedendo in tal senso nel contratto.  

#contrattiinternazionali #distribuzioneinternazionale #distribuzionespagna #fareaffariinsicurezza   #ConcessioneDiVenditaInternazionale 

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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