Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Sebbene il contratto di distribuzione in Spagna non sia regolato da una specifica normativa, in presenza di determinati requisiti, può essere equiparato al contratto di agenzia, quest’ultimo espressamente regolato dalla Ley 12/1992 sobre Contrato de Agencia .
Mentre l’agente è il soggetto che si obbliga a promuovere la conclusione di contratti tra il preponente e i clienti da esso procurati, il distributore, invece, acquista e rivende le merci in nome e per conto proprio.
Tra le varie differenze sussistenti tra le due fattispecie contrattuali, di particolare rilievo è il diritto dell’agente di percepire un’indennità a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale, diritto che nella normativa spagnola non si ravvisa in capo al distributore, così come peraltro avviene nella maggior parte degli ordinamenti, salvo il caso in cui le parti lo convengano espressamente nel contratto o in caso di applicazione per analogia della normativa in materia di agenzia da parte del giudice.
Con riferimento a quest’ultima possibilità, si rivela di grande interesse il contenuto della pronuncia n. 1392/2007 del Tribunal Supremo che analizza gli effetti dell’applicazione analogica al contratto di distribuzione della normativa in materia di agenzia, con particolare riferimento al riconoscimento dell’indennità per clientela.
Tale pronuncia afferma il principio secondo cui potrebbe configurarsi il diritto all’indennità di clientela in capo al distributore qualora, in esito ad una attenta analisi circa l’esistenza o meno di un livello di integrazione del distributore nella rete commerciale del fornitore, sia possibile assimilare la sua posizione a quella di un agente, come ad esempio nelle ipotesi in cui il contratto preveda di considerare la clientela procacciata dal distributore quale “asset” comune alle parti contrattuali.
Quanto alla determinazione dell’importo da riconoscere al distributore a titolo di indennità di clientela, il Tribunal Supremo ha individuato alcuni criteri applicabili a seconda che l’indennità sia dovuta quale corrispettivo da parte del fornitore per la clientela procurata dal distributore oppure per i danni e i pregiudizi da questo sofferti in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Con riferimento all’indennità dovuta a seguito di apporto di clientela, in caso di applicazione analogica delle norme sul contratto di agenzia, l’indennità verrà quantificata sulla base degli importi medi annuali percepiti negli anni precedenti dal distributore; diversamente, in mancanza di tale applicazione analogica, occorrerà fare riferimento alle norme del Código Civil che riconoscono un’indennità di clientela fondata esclusivamente sul lucro cessante, derivante dal mancato preavviso nella risoluzione del contratto.
Oltre all’indennità per clientela, potrà essere riconosciuta al distributore un’ulteriore indennità per i danni e i pregiudizi sofferti dal distributore a seguito della cessazione del rapporto contrattuale; qualora non si applichi per analogia la disciplina sul contratto di agenzia che ammette un risarcimento per i costi da questi sostenuti e non ammortizzati a causa di tale cessazione, si farà riferimento ai dettami del Código Civil, che riconosce un’indennità per costi strutturali, ossia perdite subite o danni emergenti, che il distributore avrebbe evitato qualora vi fosse stato un debito preavviso, pari ad un mese per ogni anno di vigenza del contratto fino ad un massimo di sei mesi e ad un minimo di un mese nel caso in cui il contratto abbia durata inferiore ad un anno.
In conclusione occorre evidenziare che, stante la mancanza di una normativa specifica in materia di indennità di clientela del distributore, ciascun caso dovrà essere oggetto di una attenta valutazione, soprattutto qualora sia intenzione dell’esportatore italiano cessare il rapporto con il proprio distributore spagnolo tenuto conto che, in mancanza di una corretta gestione della risoluzione del rapporto contrattuale, la decisione finale sarà rimessa al giudice, con tutti i conseguenti rischi sopra menzionati.