Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Con legge n. 233/2021 è stata modificata la disciplina del contratto di spedizione del nostro Codice civile. Lo scopo è quello di adeguare l’old fashioned modello legale della spedizione all’ attuale prassi internazionale che ha visto diffondersi il contratto multimodale che prevede l’uso di più mezzi vettoriali di natura diversa -cioè l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto- in esecuzione di un unico contratto, per trasportare le merci alla loro destinazione finale.
Qui di seguito le modifiche apportate al Codice civile relative al contratto di spedizione:
i. Art. 1696 c.c. – Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate – il legislatore è intervenuto per correggere alcune incertezze relative alla limitazione della responsabilità vettoriale. Quando non sia possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l’avaria in caso di trasporto multimodale, infatti, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà comunque superare 1 euro/kg di merce nel caso di trasporto nazionale e 3 euro/kg di merce nel caso di trasporti internazionali. La disposizione esclude espressamente che tale disciplina possa applicarsi al risarcimento di danni occorsi nei trasporti aerei, marittimi, ferroviari e fluviali.
ii. Art. 1737 c.c. – Nozione (contratto di spedizione) – la nuova versione di questo articolo prevede la possibilità da parte del committente di attribuire in capo allo spedizioniere un potere di rappresentanza mediante il quale poter eventualmente assumere la veste di mandatario con rappresentanza. Inoltre, specifica espressamente la possibilità di poter sottoscrivere un contratto di spedizione avente ad oggetto diversi contratti di trasporto affidati a diversi vettori.
iii. Art. 1739 c.c. – Obblighi dello spedizioniere – la nuova disposizione valorizza l’autonomia contrattuale delle parti del contratto di spedizione. Infatti, abroga il riferimento all’obbligo dello spedizioniere di accreditare i premi, abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti al committente. Inoltre, elimina il riferimento all’obbligo dello spedizioniere di assicurare la merce spedita (salvo espressa richiesta del committente).
iv. Art. 1741 c.c – Spedizioniere vettore – la nuova previsione di cui all’art. 1741 c.c. estende allo spedizioniere che effettua anche il trasporto (c.d. spedizioniere – vettore) la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all’art. 1696 c.c. vista sopra.
v. Art. 2761 c.c. – Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario – In forza di tale disposizione è esteso allo spedizioniere il diritto di ritenzione sulle merci spedite. Tale privilegio può essere esercitato sia sulle merci oggetto del trasporto, sia sulle merci di una spedizione diversa rispetto a quella in relazione alla quale è sorto il credito nei confronti dello spedizioniere. Affinché quest’ultima previsione sia azionabile, tuttavia, è necessario che si tratti di un trasporto/spedizione che costituisce esecuzione di un singolo contratto a prestazioni periodiche o continuative.
In considerazione di tali modifiche appare consigliabile per le imprese che commissionano trasporti procedere alla redazione o revisione di contratti ad hoc con gli spedizionieri di fiducia