Contratto di spedizione: riforma della legge 233/2021

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino


Con legge n. 233/2021 è stata modificata la disciplina del contratto di spedizione del nostro Codice civile. Lo scopo è quello di adeguare l’old fashioned modello legale della spedizione all’ attuale prassi internazionale che ha visto diffondersi il contratto multimodale che prevede l’uso di più mezzi vettoriali di natura diversa -cioè l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto- in esecuzione di un unico contratto, per trasportare le merci alla loro destinazione finale.

Qui di seguito le modifiche apportate al Codice civile relative al contratto di spedizione:

i. Art. 1696 c.c. – Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate – il legislatore è intervenuto per correggere alcune incertezze relative alla limitazione della responsabilità vettoriale. Quando non sia possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l’avaria in caso di trasporto multimodale, infatti, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà comunque superare 1 euro/kg di merce nel caso di trasporto nazionale e 3 euro/kg di merce nel caso di trasporti internazionali. La disposizione esclude espressamente che tale disciplina possa applicarsi al risarcimento di danni occorsi nei trasporti aerei, marittimi, ferroviari e fluviali.

ii.  Art. 1737 c.c. – Nozione (contratto di spedizione) – la nuova versione di questo articolo prevede la possibilità da parte del committente di attribuire in capo allo spedizioniere un potere di rappresentanza mediante il quale poter eventualmente assumere la veste di mandatario con rappresentanza. Inoltre, specifica espressamente la possibilità di poter sottoscrivere un contratto di spedizione avente ad oggetto diversi contratti di trasporto affidati a diversi vettori.

iii. Art. 1739 c.c. – Obblighi dello spedizioniere – la nuova disposizione valorizza l’autonomia contrattuale delle parti del contratto di spedizione. Infatti, abroga il riferimento all’obbligo dello spedizioniere di accreditare i premi, abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti al committente. Inoltre, elimina il riferimento all’obbligo dello spedizioniere di assicurare la merce spedita (salvo espressa richiesta del committente).

iv. Art. 1741 c.c – Spedizioniere vettore – la nuova previsione di cui all’art. 1741 c.c. estende allo spedizioniere che effettua anche il trasporto (c.d. spedizioniere – vettore) la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all’art. 1696 c.c. vista sopra.

v. Art. 2761 c.c. – Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario – In forza di tale disposizione è esteso allo spedizioniere il diritto di ritenzione sulle merci spedite. Tale privilegio può essere esercitato sia sulle merci oggetto del trasporto, sia sulle merci di una spedizione diversa rispetto a quella in relazione alla quale è sorto il credito nei confronti dello spedizioniere. Affinché quest’ultima previsione sia azionabile, tuttavia, è necessario che si tratti di un trasporto/spedizione che costituisce esecuzione di un singolo contratto a prestazioni periodiche o continuative.  

In considerazione di tali modifiche appare consigliabile per le imprese che commissionano trasporti procedere alla redazione o revisione di contratti ad hoc con gli spedizionieri di fiducia 

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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