Contratto di vendita internazionale: quali sono i parametri di conformità della merce?

Per quanto concerne la conformità della merce nel contesto di un contratto di vendita internazionale, in primis va chiarito che, al momento della consegna, le merci devono rispecchiare le specifiche individuate contrattualmente, poiché nel caso in cui la conformità della merce ai suddetti parametri non venga rispettata, il compratore avrà il diritto di non accettare le merci.

Il suddetto diritto di non accettare le merci, previsto in favore del compratore, non è però incondizionato; infatti il compratore, per poter far valere le proprie ragioni, dovrà manifestare le proprie eccezioni nel rispetto del termine stabilito contrattualmente.

In assenza di specifiche pattuizioni sul punto, la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci, stabilisce che il venditore debba assicurare:
– la conformità quantitativa
– la conformità qualitativa
– la conformità al tipo di merce fornita
– la conformità dell’imballaggio.

Contestualmente a quanto sopra, il venditore deve inoltre prestare una serie di garanzie, mutuate in larga parte dalla prassi del commercio anglosassone.

In particolare, il venditore dovrà garantire:
– la merchantable quality, che consiste nell’idoneità della merce all’utilizzo al quale di regola la merce di tale natura viene adibita;
– il fit for purpose, ovvero l’idoneità della merce all’uso al quale il compratore intende adibirla, qualora detto uso sia noto oppure conoscibile al venditore;
– l’utilizzo di un imballaggio o in generale di un confezionamento che sia conforme a quello abitualmente utilizzato per la merce di tale natura.

Un altro aspetto da tenere in grande considerazione consiste nelle modalità di denuncia dei vizi di conformità rilevati dal compratore successivamente alla consegna della merce: la denuncia dovrà infatti avvenire entro un determinato periodo di tempo decorrente dalla consegna medesima, nel caso di vizi apparenti, ovvero dalla loro scoperta, nel caso di vizi occulti.

Anche a questo riguardo, sarà fondamentale definire nel testo contrattuale termini e modalità precise per l’esercizio da parte del compratore del proprio diritto alla garanzia: sul punto la Convenzione di Vienna, in assenza di specifici accordi contrattuali, indica, quale parametro per individuare detti termini, la ragionevolezza.

Sulla base di tale parametro, la durata della garanzia offerta dal venditore al compratore può spostarsi rispetto al momento della consegna della merce, soprattutto con riferimento a merce fornita imballata oppure in stock, allo scopo di programmare le esigenze produttive del compratore, laddove la non conformità potrà essere rilevata solo al momento dell’utilizzo ovvero del consumo della merce.

Ciò ovviamente in base alla natura del difetto di conformità che potrà essere di immediata rivelabilità (ad esempio mancanza di merce) oppure occulto (ad esempio vino fornito non conforme ai parametri); a seconda del caso – vizio apparente o occulto – decorrerà il termine per la denuncia del difetto.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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