Coronavirus e Franchising Germania: alcuni potenziali impatti delle misure di emergenza emanate dal governo tedesco sui contratti di Franchising.

Dal primo aprile 2020, a seguito dell’approvazione del Bundestag e del Bundesrat, sono entrate in vigore le nuove misure in materia civile, penale e fallimentare (“Corona Mitigation Act”) volte a limitare e regolare gli imprevedibili impatti sul sistema imprese causati dal covid-19.

Quali possono essere gli effetti di tali misure sui contratti di Franchising?

1.La sospensione dei pagamenti delle obbligazioni di durata essenziali per garantire la continuità d’impresa

In linea generale tutte le microimprese (e quindi i Franchisor e Franchisee rientranti nella categoria) sono esonerate dal pagamento delle cd. obbligazioni di durata essenziali per garantire la continuità di impresa (elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni, assicurazioni obbligatorie) fino al 30 giugno 2020 (con possibile estensione al 30 settembre 2020) a patto che dimostrino che :

 a) l’impossibilità di pagamento è conseguenza diretta della pandemia, oppure
b) l’effettuare il pagamento determinerebbe la crisi economica dell’impresa.

In questo contesto i Franchisee potrebbero legittimamente richiedere la sospensione dal pagamento delle royalties o delle imposte nonché di altre obbligazioni considerate essenziali?

La legge sul punto non si esprime con chiarezza: occorre quindi svolgere valutazioni prudenti.

Da un lato si potrebbe argomentare che gli obblighi derivanti dal contratto di Franchising costituiscono obbligazioni essenziali di durata e su questa base richiedere la sospensione dei relativi pagamenti; dall’altra parte è però ragionevole sostenere che i mancati pagamenti del franchisee non dovrebbero mettere a rischio lo stato finanziario del Franchisor.

Al fine di evitare futuri contenziosi davanti ai giudici competenti il consiglio è quello di perseguire strategie di soluzioni amichevoli che consentano la prosecuzione della partnership commerciale una volta tornati alla “normalità” attraverso la stipula di patti scritti in aggiunta al contratto (“addendum”).

2.La sospensione della possibilità di risolvere il contratto di locazione commerciale per mancato pagamento dei canoni

I contratti di locazione infatti non potranno essere risolti per il mancato pagamento dei canoni relativi al periodo dall’ 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020 (con possibile proroga al 30 settembre 2020) fino al 30 settembre 2022.

Per beneficiare della sospensione è tuttavia essenziale che venga dimostrato che il mancato pagamento è causato dagli effetti della Pandemia COVID-19 ad esempio mediante una dichiarazione giurata o altri mezzi adeguati (quali ad la concessione di sussidi statali o allegando i mancati/ridotti profitti).

Di tale diritto potranno beneficiare anche tutti i Franchisor e i Franchisee -senza limiti dimensionali- presentando ad esempio gli atti autoritativi emanati dal governo che vietano o limitano significativamente la loro attività (ad es. ristoranti o hotel, bar, ecc.).



Anche in questo caso, onde evitare futuri contenziosi, è consigliabile raggiungere soluzioni negoziali amichevoli tramite la stesura di accordi scritti ad integrazione del contratto (aventi ad oggetto la dilazione, la sospensione o la riduzione dei pagamenti nonché disciplinare il pagamento di interessi e penalità, ecc.).

In ogni caso si raccomanda in questa fase di subordinare ogni eventuale pagamento effettuato ad una espressa riserva per poter eventualmente avanzare successivamente diritti restitutori nel caso in cui la futura giurisprudenza tedesca, dando maggior rilievo alla causa concreta del rapporto (cioè ai motivi di stipula del contratto), si esprimesse per la legittimità di un diritto alla riduzione del prezzo durante il periodo delle ordinanze di chiusura in favore di quelle imprese che non hanno potuto svolgere la propria attività lavorativa (con particolare riferimento al settore dell’ospitalità).

Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin

#contrattiinternazionali #covid19 #coronavirus #affarigermania #franchisinggermania #fareaffariinsicurezza

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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