Coronavirus: il nuovo DPCM 9 marzo 2020 e la libera circolazione di merci e persone

Con l’emanazione del DPCM 9 marzo 2020 tutta l’Italia è stata dichiarata “zona protetta”, senza distinzioni tra zone rosse e non, con le medesime previsioni stringenti valide per tutti i cittadini.

Preliminarmente è bene precisare che le merci possono in termini assoluti entrare ed uscire dai territori interessati dal provvedimento, circostanza che costituisce un’esigenza primaria allo scopo di garantire la stabilità e, auspicabilmente, lo sviluppo di variabili fondamentali per il Paese quali lavoro ed export.

«Il trasporto delle merci – si legge sul sito del Ministero degli Esteri – è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o di prelievo delle merci».

Il Ministero degli Esteri precisa inoltre che, sulla base del medesimo principio, le limitazioni non riguardano gli spostamenti dei cittadini motivati da comprovate esigenze di lavoro per cui anche se l’Italia è a tutti gli effetti un “Paese bloccato”, i cittadini potranno continuare a spostarsi per lavoro, ferma restando la necessità una autocertificazione che attesti tali esigenze.

Nel nuovo decreto, al fine di minimizzare spostamenti e presenze sul luogo di lavoro, si raccomanda poi il ricorso alla modalità di smartworking e, qualora ciò non sia possibile, alla fruizione delle ferie con la precisazione che, considerata la situazione di emergenza, la collocazione in ferie non richiede il consenso espresso del lavoratore, che dunque non può rifiutarla.

Pertanto, secondo tale linea dura, le “comprovate esigenze lavorative” che giustificano gli spostamenti possono solo riguardare casi in cui la presenza sia necessaria per garantire la continuità produttiva dell’impresa. Sarà dunque il datore di lavoro ad effettuare una valutazione del numero di lavoratori che devono recarsi fisicamente in azienda.

Con particolare riguardo alla situazione particolare dei lavoratori frontalieri, nella nota al DPCM 8 marzo 2020 si faceva espresso riferimento ai 70mila lavoratori italiani che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare in Svizzera.

Ebbene, grazie ad un accordo tra i competenti Ministeri di Roma e Berna è stato chiarito che i nostri frontalieri che non possono ricorrere allo smartworking potranno recarsi oltreconfine, rientrando nella fattispecie delle “comprovate esigenze lavorative”.

Inoltre, le autorità svizzere stanno lavorando per mettere in atto misure anti-coronavirus con raccomandazioni legate anche allo smartworking.

È pertanto auspicabile che, a seguito del nuovo decreto di ieri che amplia la zona protetta a tutto il territorio italiano, nei prossimi giorni vi sia un dialogo anche con altri territori in cui lavorano i frontalieri italiani (Francia, Austria, Slovenia).

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

#contrattiinternazionali #fareaffariinsicurezza #distribuzioneinternazionale #coronavirus #covid19

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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