Corte di Giustizia Ue: sì alle condizioni di vendita con link sulla conferma d’ordine

Di Marcello Mantelli

Avvocato in Torino e Milano


Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (n. C 358/21) ha stabilito, a certe condizioni, l’applicabilità della clausola sulla competenza giurisdizionale contenuta nelle condizioni generali di vendita richiamate tramite link ad un sito Internet specificato nel contratto tra le parti.

Nel caso preso in esame dalla Corte la società Tilman sottoscriveva un contratto in forza del quale si impegnava ad imballare e confezionare bustine di tè per conto della società Unilever. Le condizioni generali di quest’ultima erano richiamate tramite un link ipertestuale nel contratto tra le parti e prevedevano, tra l’altro, una clausola attributiva della competenza giurisdizionale a favore dei tribunali inglesi.

A seguito di un mancato pagamento, la Tilman citava in giudizio la Unilever dinnanzi ai giudici belgi per chiedere il pagamento delle somme impagate. La Unilever eccepiva, inutilmente, il difetto di giurisdizione. Dopo un ricorso in appello, la questione viene demandata alla Corte di Cassazione belga, la quale sollevava una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, chiedendo se le formalità di accettazione delle condizioni generali (di cui all’art. 23 della Convenzione di Lugano II) fossero state soddisfatte nel caso specifico.

La Corte di Giustizia, confermata in via preliminare l’applicabilità della Convenzione di Lugano al caso concreto, ha stabilito che le parti hanno la facoltà di concordare, mediante apposita disposizione contrattuale in forma scritta, che eventuali controversie siano deferite ad un determinato giudice, purché sia verificabile che “la clausola che attribuisce la competenza giurisdizionale a tale giudice abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa”.

I requisiti di forma di cui all’art. 23 della citata Convenzione avrebbero, infatti, proprio lo scopo di garantire “che il consenso delle parti è effettivamente provato laddove l’effettività di tale consenso rappresenta uno degli scopi di tale disposizione”.

A tal proposito la Corte ha disposto che il requisito della forma scritta delle condizioni generali sia soddisfatto mediante predisposizione ed accettazione di un contratto che rinvia espressamente alle condizioni generali, purché quest’ultime siano registrate su un supporto durevole e reperibili mediante utilizzo della normale diligenza anche prima della sottoscrizione del contratto.

Ha precisato, inoltre, che alla luce delle nuove tecnologie, al fine di equiparare la comunicazione elettronica alla forma per iscritto, il requisito della registrazione durevole di tali condizioni è soddisfatta dalla possibilità di salvare e stampare le informazioni anche prima della conclusione del contratto.

Pronunciandosi sul caso specifico ha pertanto disposto che, purché le condizioni generali di vendita, individuate mediante un link ipertestuale, siano reperibili e stampabili in ogni momento dalla parte interessata (anche prima della sottoscrizione del contratto) e tenendo in conto la natura commerciale dei due contraenti e l’intercorso rapporto continuativo e consolidato, non rileva la circostanza che le condizioni generali siano state o meno espressamente  inviate dal predisponente o ricevute dal contraente.

La decisione della Corte è utile per tutte le imprese che operano con l’estero dato che consente di semplificare il perfezionamento dei contratti con i propri partners commerciali nel contesto della protezione offerta da clausole elaborate su misura.

In tale prospettiva occorre tenere conto di un’adeguata formulazione sia della conferma d’ordine sia delle condizioni generali di vendita per #fareaffariinsicurezza.

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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