COVID-19 e contratti internazionali: la nuova clausola 2020 della Camera di Commercio Internazionale sulla causa di forza maggiore

Come esaminato in precedenza in questo blog, uno dei settori maggiormente colpiti dall’epidemia Covid-19 (dichiarata recentemente “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) è quello dei contratti internazionali con particolare riferimento ai contratti di vendita internazionale e a tutti quei contratti commerciali internazionali che prevedono l’intercorrere di un certo periodo di tempo tra la data di sottoscrizione e la loro esecuzione.

È in tale ottica che la Camera di commercio internazionale (CCI) è intervenuta recentemente, pubblicando in questi giorni una nuova clausola sulla causa di forza maggiore unitamente alla nuova clausola sull’ hardship in sostituzione delle precedenti clausole pubblicate nel 2003.

L’obiettivo è quello di creare un modello di riferimento a livello internazionale che possa essere inserito facilmente all’interno dei contratti.

A tal proposito, vengono previsti due modelli di clausola di forza maggiore, una “short form” e una “long form”. Si tratta di due clausole molto simili tra loro (l’una più estesa e l’altra più compatta), secondo le quali per “forza maggiore” è da intendersi il verificarsi di un evento o di una circostanza (“Force Majeure Event”) che impedisca ad una parte l’esecuzione di una o più obbligazioni previste dal contratto, se e nella misura in cui la parte colpita dall’impedimento (“the Affected Party”) dimostri che:

a) l’impedimento va oltre il suo controllo;

b) l’evento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto;

c) gli effetti dell’impedimento non potevano essere da questa ragionevolmente evitati o superati.

L’onere della prova ricade interamente sulla parte colpita. Tuttavia, la principale novità della nuova clausola della CCI risiede nell’inversione dell’onere della prova nei casi espressamente previsti nel terzo paragrafo della nuova clausola, tra i quali al 3.e) rientra il caso dell’attuale Pandemia Covid 19 ossia: “plague, epidemic, natural disaster or extreme natural event”.

In tali casi la parte colpita dalla FM non deve provare i primi due requisiti ossia che l’evento sia oltre il suo ragionevole controllo o che non poteva essere previsto al momento della conclusione del contratto, ma dovrà solamente provare il terzo requisito ovvero che gli effetti dell’impedimento non potevano essere da essa ragionevolmente evitati o superati.

Nel caso in cui la clausola venga correttamente invocata-previa regolare tempestiva notifica all’ altra parte- la parte colpita dalla FM non sarà quindi responsabile per il mancato o ritardato adempimento dei propri impegni contrattuali.

Un’ulteriore novità prevista nelle nuove clausole CCI è che viene regolata ora anche la posizione del “contracting partner” della parte colpita dalla FM, il quale è di norma il soggetto che acquista e paga la merce.

La parte colpita può infatti sospendere la prestazione contrattuale dalla data della notifica all’ altra parte, ma solo nella misura in cui l’obbligazione considerata possa essere sospesa. In tal caso, dunque, verrà sospeso anche il pagamento del prezzo– che spesso avviene, almeno in parte, alla consegna della merce – dovuto dal contraente.

Inoltre, se l’impedimento supera un ragionevole lasso di tempo (individuato dalle nuove clausole in 120 giorni), ciascuna delle parti può risolvere il contratto senza risarcimento dei danni all’ altra parte.

Nel caso ulteriore in cui una parte non ottemperi alle proprie obbligazioni a causa di un terzo che era stata da questa ingaggiato per effettuare la prestazione (ad esempio un sub-fornitore o un vettore), la parte contraente potrà ugualmente invocare la causa di forza maggiore, ma solo qualora le previsioni della nuova clausola CCI trovino applicazione con riguardo sia alla parte colpita che al terzo (similmente alla regola prevista all’art. 79 -che regola la causa di forza maggiore- della Convenzioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci).

In una tale situazione, la parte colpita dovrà dimostrare che le condizioni per l’applicazione della clausola di forza maggiore sussistono a causa della mancata prestazione del terzo, il quale a sua volta potrà beneficiare del fatto che l’epidemia di Coronavirus (inclusa nelle ipotesi di “plague” o “epidemic”) rientri a pieno titolo nel “Presumed Force Majeure Event” secondo il terzo comma della clausola ICC.

Per quanto la clausola della CCI sia ben congegnata si raccomanda di valutare caso per caso adattamenti e modifiche della stessa a specifiche situazioni, operando un accurato risks assessment anche in base al settore industriale-commerciale di riferimento.  

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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