Molte imprese italiane si trovano oggi a dover fronteggiare l’emergenza da coronavirus che, a causa delle misure di contenimento del covid-19 emanate dal Governo per combattere l’epidemia (determinanti la limitazione dei movimenti della forza lavoro fino alla chiusura e riorganizzazione delle fabbriche) sta causando loro ritardi o annullamento delle consegne nell’esecuzione dei contratti in corso con i partner esteri.
La conseguenza di tali inadempimenti è il rischio che i partner esteri richiedano la risoluzione dei contratti in corso, che potrebbe determinare il pagamento di costosissime penali nonché l’eventuale mancato rientro dei costi della commessa già sostenuti.
Per evitare tali rischi ed essere esenti da responsabilità occorrerebbe invocare la sussistenza di una causa di forza maggiore – individuata nella Pandemia in questo caso – che ha impedito l’esecuzione dei contratti in corso.
Tuttavia, va precisato che la sussistenza della causa di forza maggiore consistente nell’esenzione da responsabilità contrattuali per “inadempimento da coronavirus” non è automatica per la sola generale presenza dello stato di emergenza attuale, ma va dimostrata in base alle circostanze del caso concreto, specie in ambito internazionale.
Proprio per le difficoltà riscontrate in capo alle imprese da parte del Ministero dello Sviluppo di giustificare in modo autonomo il mancato rispetto dei contratti il Governo ha deciso di intervenire in soccorso alle imprese affidando alle Camere di Commercio rappresentate da Unioncamere l’incarico di predisporre, su richiesta delle imprese, un documento in lingua inglese che certifichi la sussistenza di cause di forza maggiore.
Pertanto, su richiesta dell’impresa la Camera di Commercio di riferimento rilascerà la dichiarazione di sussistenza della causa di forza maggiore nella quale verrà dichiarato:
i- lo stato di emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 gennaio e tutti i provvedimenti di urgenza emanati fino al 25 marzo sulle misure di contenimento di chiusura delle attività; e
ii- che, a causa delle cause di forza maggiore esposte, e quindi per ragioni indipendenti dalle proprie possibilità, l’impresa non è stata in grado di adempiere alle obbligazioni contrattuali precedentemente assunte.
Tuttavia, come specificato negli stessi documenti ufficiali di riferimento, tale dichiarazione rilasciata dalle Camere, non costituisce un “certificato di forza maggiore” opponibile alla controparte estera con la certezza di vincere un eventuale contenzioso, specie se radicato davanti ad un tribunale nazionale straniero o ad un arbitrato internazionale con sede all’ estero.
Pertanto, ai fini della sussistenza della causa di forza maggiore andrà sempre valutato, in concreto, il caso specifico, muovendo in primis dall’esame contrattuale dell’eventuale presenza della clausola di forza maggiore e della legge applicabile al rapporto al fine di valutare e dimostrare la concreta integrazione dei presupposti necessari per poter legittimamente invocare detta clausola.
In ogni caso, tale dichiarazione rilasciata dalle Camere di Commercio potrebbe rappresentare un elemento in più a favore dell’impresa italiana nella negoziazione o nell’ eventuale contenzioso con la sua controparte estera, soprattutto nei contratti in corso che ne prevedono espressamente la produzione per poter invocare la forza maggiore.
Per approfondimenti si veda l’articolo sul nostro blog Pandemia Corona Virus (Covid-19): applicazione della causa di forza maggiore ai contratti di vendita internazionale).
Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin
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