Una delle questioni più dibattute con riferimento agli effetti del Covid-19 sui rapporti contrattuali in corso riguarda la gestione dei problemi derivanti dalla richiesta avanzata da alcuni debitori di sospendere o dilazionare i pagamenti a causa dell’emergenza coronavirus.
Infatti, soprattutto a seguito dei recenti provvedimenti governativi, è aumentato esponenzialmente il numero dei debitori che informano i propri fornitori di essere momentaneamente impossibilitati a pagare le somme dovute alle scadenze pattuite, adducendo motivazioni riferibili integralmente alla (presunta) difficoltà nell’incassare i crediti verso i propri clienti e debitori.
Alla luce dell’impossibilità, ad oggi, di prevedere tempi certi per un ritorno alla “normalità”, le imprese si vedono costrette a trovare strumenti per mitigare quanto più possibile il rischio di mancato pagamento, anche attraverso un’analisi delle diverse casistiche che consenta di gestire in modo legalmente corretto e commercialmente efficace i rapporti contrattuali in corso.
La prima attività da compiere consiste nell’esaminare il testo contrattuale (se presente, sia sotto forma di contratto ad hoc che di scambio di lettera di conferma d’ordine) per verificare la presenza o meno di una clausola che disciplini in modo specifico i casi di forza maggiore (force majeure, nella contrattualistica internazionale) o di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (hardship, nella contrattualistica internazionale).
Per approfondimenti sul contenuto e sull’efficacia delle clausole di forza maggiore o di eccessiva onerosità sopravvenuta si rimanda agli articoli pubblicati in precedenza sul nostro blog.
In caso di mancanza di clausola specifica al riguardo – e soprattutto se ci si trovi in un rapporto commerciale internazionale – occorrerà individuare correttamente la legge applicabile, al fine di stabilire quali norme regolino il caso.
Una volta individuata la normativa applicabile, occorrerà quindi verificare alla luce della medesima se il debitore possa o meno essere considerato come (temporaneamente o definitivamente) liberato dall’obbligo di pagamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione in esito alle conseguenze della diffusione dell’epidemia Covid-19.
Tale circostanza potrà realizzarsi solamente nel caso in cui:
– il debitore abbia prontamente notificato al creditore il (presunto) verificarsi dell’evento di forza maggiore; e
– al debitore non possa essere addebitata alcuna responsabilità riguardo alla causazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione; e
– l’evento medesimo renda oggettivamente impossibile l’esecuzione della prestazione stessa.
Con particolare riferimento agli eventi che potrebbero fondare l’impossibilità di esecuzione della prestazione, vanno certamente considerati gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa (c.d. factum principis), ovvero provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali ed emergenziali, in questo caso, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato.
Si potrebbe quindi ipotizzare che proprio in questa categoria rientrino i recenti Decreti governativi (in particolar modo i DPCM del 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/3/2020) adottati per affrontare il problema della diffusione del coronavirus.
Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria (nazionale ed internazionale) è concorde nel respingere l’ipotesi di considerare l’obbligazione di pagamento quale “obbligazione impossibilitata”, considerato che la forza maggiore, l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione), se invocate, permettono al debitore di andare esente da responsabilità per l’inadempimento solo se le medesime circostanze siano direttamente e immediatamente causate dai provvedimenti legislativi o amministrativi d’emergenza, ovvero, in questo caso, dall’evento naturalistico della diffusione del virus in sé e per sé considerato.
Pertanto, con riferimento al mancato pagamento di fatture già emesse – e scadute – alla data del 31/01/2020, data di dichiarazione dell’emergenza sanitaria (Delibera del Consiglio dei ministri di “dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020), sembra difficilmente giustificabile (da un punto di vista strettamente legale) il debitore che sospende o rifiuti il pagamento dei fornitori.
A maggior ragione, se il mancato pagamento è giustificato con la situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus ed eventualmente con la conseguente difficoltà ad incassare i propri crediti, tenuto conto che in simili casi l’inadempimento è solo indirettamente ricollegabile ai provvedimenti dell’Autorità, la forza maggiore e l’eccessiva onerosità sopravvenuta non potranno pertanto essere validamente invocate.
Conseguentemente, appare evidente come l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e ai provvedimenti dell’Autorità non possano costituire di per sé stessi motivi validi per sospendere o rifiutare il pagamento di fatture regolarmente emesse, anche tenendo in considerazione il fatto che:
– che nella maggior parte dei casi i pagamenti avvengono senza “scambio fisico di moneta”, ma attraverso i numerosi strumenti informatici in uso nella prassi commerciale, e
– che un pagamento in denaro (per antonomasia un bene fungibile) non potrà mai diventare impossibile o eccessivamente oneroso.
Ad ulteriore riprova di quanto precede, il recente DPCM 10 aprile 2020, art. 2, punto 12, stabilisce che “per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di … gestione dei pagamenti …”, con ciò eliminando ogni ulteriore spazio per giustificazioni che potessero essere addotte dai debitori per omettere i propri obblighi di pagamento.
In conclusione, nelle ipotesi considerate, alla luce di un’attenta valutazione circa la preminenza della necessità di salvaguardare il rapporto commerciale, da perseguire preliminarmente con corrette strategie di definizione amichevole della controversia, i creditori avranno titolo per intraprendere procedure giudiziali finalizzate al recupero del proprio credito commerciale.
Luca Davini
Avvocato in Milano e in Torino