Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
A seguito dell’aumento repentino dei costi dell’energia causato dalla crisi finanziaria e del conflitto bellico in corso, ben oltre le normali oscillazioni dell’indice dei prezzi, è sempre più frequente il ricorso agli strumenti previsti dall’articolo 1467 del Codice civile, che conducono tuttavia alla risoluzione dei rapporti contrattuali.
Tale rimedio prevede infatti che, ove la sproporzione delle prestazioni economiche sia causata da un avvenimento straordinario ed imprevedibile, la parte che si trova a dover sopportare lo svantaggio causato dal dover proseguire l’esecuzione delle proprie prestazioni, possa chiedere la rinegoziazione delle clausole originarie oppure la cessazione del rapporto.
Su questo principio poggia la pronuncia del Tribunale di Arezzo dello scorso giugno 2022.
Il caso ha ad oggetto la richiesta di risoluzione contrattuale presentata da un’impresa parte di un contratto di fornitura di servizi di deposito stoccaggio e movimentazione merci mediante ricorso d’urgenza.
In forza del contratto in corso, la ricorrente era tenuta a custodire nelle proprie celle frigorifere i beni dell’altro contraente, a fronte di un corrispettivo determinato nel 2021.
Tuttavia, a seguito dell’inaspettato ed improvviso aumento dei costi della fornitura energetica necessaria ad alimentare le celle frigorifere, i costi di gestione del servizio erano divenuti insostenibili in misura tale che il corrispettivo pattuito un anno prima non risultava più adeguato a garantire l’equilibrio tra le reciproche obbligazioni.
Conseguentemente il fornitore del servizio, dopo aver formulato una proposta di rinegoziazione del prezzo iniziale, non accettata da controparte, ha deciso di promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente.
Dopo aver esaminato la questione, il giudice del Tribunale di Arezzo ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
1.in primo luogo, ha ritenuto fondata la richiesta di risoluzione per ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. Come previsto dal dettato normativo, anche nel caso di specie la sensibile ed imprevedibile variazione dei costi dell’energia elettrica sarebbe risultata tale da superare l’ambito della normale alea contrattuale, integrando correttamente il presupposto dello squilibrio sinallagmatico dipendente da “abnormi cause di natura economica e finanziaria, di carattere generale o particolare, che incidano sui prezzi stessi in maniera straordinaria e imprevedibile”;
2.ha inoltre precisato che tale squilibrio, peraltro destinato a perdurare per un tempo indefinito, risultava essere tale da giustificare preliminarmente per la parte svantaggiata una richiesta di rinegoziazione delle clausole contrattuali divenute eccessivamente onerose, richiesta alla quale controparte avrebbe potuto (e dovuto) aderire, in virtù del principio generale di buona fede contrattuale persistente durante tutta la fase di esecuzione del contratto.
Il Tribunale ha pertanto reputato necessaria l’adozione del rimedio risolutorio alla luce dell’attuale ed elevato rischio oggettivo di danno economico che il perdurare della situazione avrebbe determinato al bilancio del fornitore; contestualmente ha accolto l’istanza di applicazione di misure di coercizione indiretta, formulata dalla ricorrente per ottenere l’effettiva liberazione delle celle frigorifere.
Tale disposto – che segue tra l’altro i principi già espressi in recenti pronunce dei Tribunali di Roma e Milano – fotografa non solo il presupposto oggettivo dell’attuale difficoltà economica delle imprese italiane, ma sintetizza la consolidata tendenza nel nostro ordinamento ad adoperare la risoluzione dei rapporti contrattuali quale unico effettivo rimedio al sensibile aumento di prezzi dell’energia e delle materie prime.
In carenza di un approccio giurisprudenziale teso alla rideterminazione delle clausole contrattuali divenute svantaggiose in via equitativa, è pertanto caldamente consigliato alle parti:
-di attuare tutte le misure necessarie per tentare una rinegoziazione dei rapporti contrattuali in corso, con lo scopo di salvaguardare la relazione commerciale e/o
-di predisporre, per i futuri contratti, una clausola di eccessiva onerosità che preveda la necessità di rinegoziare secondo buona fede le prestazioni contrattuali, in caso di eventi imprevisti e imprevedibili che si riflettano sull’originario equilibrio finanziario tra le rispettive prestazioni.