Danimarca: arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie commerciali

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

L’arbitrato quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie viene disciplinato in Danimarca all’interno dell’Arbitration Act (Act). Adottato nel 2005, l’Act si basa in gran parte sul modello fornito dal Regolamento UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale, e tuttavia rispetto a questo presenta alcune differenze.

Ai sensi della legge sull’arbitrato danese, ad esempio, non viene previsto alcun tipo di requisito formale per la conclusione dell’accordo tra le parti in merito alla scelta dell’arbitrato quale metodo di risoluzione di eventuali controversie. Inoltre, la disciplina danese non è stata modificata e aggiornata alla luce degli emendamenti alle regole UNCITRAL del 2006.

In altre parole, ad esempio, in Danimarca le parti possono stipulare un accordo arbitrale – sia prima che dopo l’insorgere di una controversia – senza dover obbligatoriamente rispettare il requisito della forma scritta.

Tuttavia – stante la firma da parte della Danimarca della Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York, 1958) – va detto che l’accordo arbitrale, per poter essere riconosciuto ed eseguito in altri Stati parte della Convenzione al di fuori della Danimarca, dovrà obbligatoriamente essere redatto in forma scritta.

Per quanto riguarda poi la determinazione del numero degli arbitri, la legge danese stabilisce che questo può essere scelto liberamente dalle parti all’interno della convenzione arbitrale. Qualora le parti non si esprimano sul punto, la legge stabilisce un numero di tre arbitri: due nominati da ciascuna delle parti e il terzo scelto dai due arbitri precedentemente nominati.

La scelta così effettuata può essere contestata solamente nel caso in cui vi sia il rischio che uno degli arbitri nominati non sia imparziale o indipendente, oppure nel caso in cui l’arbitro non possieda le caratteristiche specifiche per le quali le parti lo avevano selezionato.

Una volta effettuata la nomina degli arbitri, il tribunale arbitrale così formato deve emettere il lodo esclusivamente in forma scritta, unitamente ad una copia sottoscritta dagli arbitri, la quale dovrà essere consegnata alle parti. Il lodo così emesso è definitivo e si può procedere con l’esecuzione dello stesso.

Da ultimo, si segnala che la Danimarca ha firmato anche la Convenzione di Washington del 1965 sulle controversie relative ad investimenti esteri. Di conseguenza, l’ordinamento danese si conforma e segue le regole previste dalla Convenzione, istitutive di un meccanismo di arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie tra investitore e stato ospite dell’investimento.

Per ulteriori approfondimenti in materia di arbitrato internazionale, si rimanda al decalogo presente su questo blog.

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