Diritto all’oblio: la pronuncia della Corte di Cassazione in materia di “deindicizzazione” delle notizie contenute in archivi on-line

Conosciuto come “right to be forgotten”, il diritto all’oblio ha sollevato negli ultimi anni diverse questioni su quale sia il giusto bilanciamento tra diritto alla riservatezza e interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Su questi temi la Corte di Cassazione (I Sezione civile) si è espressa con ordinanza del 19 maggio 2020 relativa alla sentenza che il Tribunale di Pescara aveva emanato nel 2017, imponendo ad una società di editoria la cancellazione dall’archivio digitale di un giornale di una notizia riguardante un processo penale nei confronti di un soggetto coinvolto in reati di frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato.

La decisione del Tribunale di Pescara si era basata sulla circostanza per cui, digitando il nome del soggetto in questione su Google ed altri motori di ricerca, il link a lui riferito e relativo al processo penale compariva per primo, comportando una lesione del diritto alla privacy e alla riservatezza su fatti accaduti un anno e sei mesi prima.

La società editrice del giornale ha dunque presentato ricorso contro la citata sentenza per violazione e falsa applicazione delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 (codice privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione giornalistica.

Secondo quanto sottolineato dalla società, infatti, il GDPR all’art. 17 prevede la limitazione del diritto alla cancellazione dei dati personali, nella misura in cui tale trattamento sia necessario ai fini dell’esercizio del diritto di informazione.

La Corte di Cassazione, seguendo il ragionamento fatto dalla società di editoria, ha dunque accolto il ricorso, chiarendo alcuni punti fondamentali.

Innanzitutto, il giudizio tra diversi valori costituzionalmente riconosciuti, quali il diritto alla riservatezza (art. 2 Cost.) da un lato e il diritto di cronaca (art. 21 Cost.) dall’altro, dovrà essere effettuato secondo un’adeguata analisi volta a bilanciare i due diritti e a stabilire quale sia prevalente secondo criteri di proporzionalità.

In tal senso, anche il conseguente nuovo diritto all’oblio – quale manifestazione del diritto di riservatezza – impone un giudizio di bilanciamento con l’esercizio del diritto di cronaca.

Tuttavia, precisa la Corte, bisogna porre attenzione al fatto che il diritto ad essere dimenticati non è funzionale a prevenire la divulgazione di notizie riservate, bensì ad impedire che queste rimangano per un tempo indefinito a disposizione della collettività. In questo senso, dunque, il diritto all’oblio avrà sempre la precedenza qualora la notizia non fornisca più un’adeguata rappresentazione dell’interessato nel presente.

Ad ogni modo, nel caso di specie, viene sottolineato come l’interesse contrapposto a tale diritto sia rappresentato dall’attività di conservazione e archiviazione delle passate edizioni dei giornali on-line, per cui la persona oggetto di una vicenda non potrà ottenere la cancellazione della notizia ad essa relativa dall’archivio di un giornale, cartaceo o on-line, in quanto si andrebbe a violare il diritto alla libertà delle parti e della manifestazione del pensiero sancito agli artt. 33 e 21 della Costituzione.

Stante dunque l’impossibilità della rimozione totale di un’informazione dagli archivi digitali, il rimedio deve essere ricercato, secondo la Suprema Corte, nelle modalità in cui tale presenza della notizia in rete avviene.

È a questo proposito che la Corte si sofferma sul principio di “deindicizzazione”, inteso come una limitazione all’accesso generalizzato ed indistinto ad una notizia, tramite la soppressione dall’elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dalla digitazione del nome di una persona – di tutti i link che rimandano a pagine web contenenti informazioni riservate, anche quando la pubblicazione di per sé sia lecita.

In questo modo la Corte di Cassazione, riprendendo una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2017, stabilisce obblighi specifici in capo al gestore del motore di ricerca volti a tutelare la riservatezza del soggetto, senza tuttavia rinunciare alla libertà di informazione, creando dunque un vantaggio non solo per chi è soggetto di una notizia, ma anche per chi la pubblica.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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