Diritto degli affari e gruppi di società: le lettere di patronage quali forme di garanzia atipica

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Il gruppo di società – ossia un’aggregazione di imprese formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate ad una direzione unitaria per il perseguimento dell’interesse di gruppo – è un fenomeno largamente diffuso sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

Punto fermo, nella disciplina dei gruppi di società, riguarda in particolare l’autonomia patrimoniale delle singole società facenti parte del gruppo. Di conseguenza, una società capogruppo non può essere chiamata a rispondere per i debiti contratti dalle società controllate.

I creditori delle società controllate, in altre parole, potranno agire nei confronti della capogruppo solamente sulla base di uno specifico titolo giuridico, quale ad esempio quello costituito da specifiche garanzie reali o personali, ma non solo.

Tra le possibili fonti di responsabilità della capogruppo, infatti, è necessario considerare anche le c.d. lettere di patronage, ossia dichiarazioni rilasciate dalla capogruppo (prevalentemente ad una banca per facilitare un finanziamento nei confronti di una società controllata) che costituiscono a tutti gli effetti delle forme di garanzia atipica.

Tuttavia, per riconoscere in tali strumenti una fonte di responsabilità in capo alla capogruppo (c.d. patronnant), è necessario considerare i diversi tipi di lettere di patronage esistenti:

1- Lettere di policy, dal carattere meramente informativo, attestano la situazione patrimoniale della società controllata, senza in alcun modo vincolare la capogruppo;

2- Lettere deboli, mediante le quali la capogruppo attesta l’esistenza di una partecipazione di controllo e si impegna a comunicare una eventuale dismissione e a formulare dichiarazioni generiche sulla solvibilità del gruppo;

3- Lettere forti, ossia dichiarazioni più impegnative da parte della capogruppo, la quale ad esempio può affermare che si adopererà al fine di garantire che la controllata rispetti le proprie obbligazioni, fornendo eventualmente i mezzi finanziari necessari.

Il valore giuridico di tali lettere varia quindi in base al contenuto delle stesse. Ad esempio, le lettere forti sono pacificamente riconosciute da dottrina e giurisprudenza maggioritarie quali fonti di responsabilità per la capogruppo in caso di inadempimento della controllata, rinvenendosi in tal caso una forma di promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.

Non altrettanto semplice risulta invece la valutazione delle lettere deboli, in quanto è controverso se le generiche dichiarazioni fornite dalla capogruppo in merito alla solvibilità della controllata siano fonte di responsabilità per la prima.

In conclusione – malgrado le lettere di patronage forniscano minore garanzia di soddisfazione rispetto alle garanzie tipiche – esse rappresentano un valido punto di incontro di interessi contrapposti, tra cui, da un lato, quello del patrocinato che può in tal modo affidarsi alla maggiore forza contrattuale della capogruppo nei confronti di un istituto di credito e, dall’altro, quello del patronnant che può a sua volta “controllare dall’alto” il proprio patrocinato, avendo la facoltà di intervenire al verificarsi di condizioni che ostacolino un eventuale adempimento.

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