Diritto dell’entertainment: l’uso dell’immagine dei calciatori professionisti

Entro quali limiti è possibile per una società sfruttare l’immagine di un calciatore famoso? Per rispondere a tale domanda, è necessario innanzitutto inquadrare la questione dal punto di vista giuridico.

La legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore prevede, all’art. 97, che la riproduzione di una certa immagine, anche per fini commerciali, può prescindere dal consenso della persona raffigurata qualora sia giustificata dalla notorietà della persona stessa oppure dal fatto che l’immagine ritraente il soggetto famoso sia collegata a fatti o ad eventi pubblici o di interesse pubblico.

In tal senso, dunque, l’immagine di un calciatore (a ben vedere, un personaggio noto che partecipa ad eventi – le partite – pubblici) rientra pienamente nella definizione fornita dall’art. 97, di talché sembrerebbe utilizzabile senza il consenso del calciatore stesso, senza incorrere in alcun tipo di violazione (fatta salva la previsione dell’art. 97 comma 2, il quale pone un divieto di utilizzo dell’immagine qualora questa determini un pregiudizio per l’onore, la reputazione o il decoro della persona raffigurata).

Secondo l’interpretazione appena fornita, dunque, una società ben potrebbe utilizzare l’immagine di un calciatore famoso senza il suo consenso per fini commerciali (senza lederne l’onore).

Tuttavia, oltre alle previsioni della legge sul diritto d’autore, va considerato anche l’orientamento giurisprudenziale. A partire dal noto “caso Mazzola” degli anni ’70, infatti, sia la Corte d’appello di Milano che la Corte di Cassazione hanno espresso un indirizzo contrastante con tale libertà di utilizzo dell’immagine di personaggi noti senza il loro consenso.

Entrambe le corti, infatti, hanno chiarito che la realizzazione di bambolotti per bambini, da parte di una società del settore, raffiguranti il celebre calciatore Mazzola (senza il suo previo consenso) non può essere considerata lecita, in quanto l’uso per fini commerciali dell’immagine di un personaggio noto è possibile, ma solo nella misura in cui sia finalizzato ad un’attività di tipo informativo o comunque avente una rilevanza pubblica.

In tal senso, la giurisprudenza introduce un nuovo orientamento, in base al quale, se la finalità perseguita ha natura unicamente economica, l’uso dell’immagine non può essere libero, ma si deve fondare sul consenso del personaggio famoso.

Tale consenso, inoltre, anche se espresso tramite contratto stipulato con una società, è sempre revocabile dal personaggio famoso, trattandosi di un negozio giuridico unilaterale (e purtuttavia resta ferma, in questo caso, la possibilità per la controparte di ricevere un risarcimento dei danni).

Chiariti questi aspetti generali, il personaggio famoso (in questo caso un calciatore professionista) gode dunque di un potere assoluto relativamente all’utilizzo della propria immagine, potendo decidere di non cederne i diritti di uso o di cederli sia alla società per la quale è tesserato che ad una società terza.

In questo ultimo caso, il consiglio pratico per la società terza che voglia ottenere i diritti di uso dell’immagine del calciatore professionista è quello di predisporre un contratto scritto all’interno del quale andranno inserite clausole specifiche che attribuiscono alla società la gestione dell’immagine per fini commerciali con il consenso espresso del calciatore.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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