Successione internazionale e diritto ereditario

Step operativi per gestire al meglio una successione internazionale

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Secondo la normativa italiana, la successione ereditaria si apre al momento del decesso di una persona nel luogo del suo ultimo domicilio. Attraverso tale istituto si determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, siano esse attive o passive, dal defunto al successore.

Nell’ordinamento italiano si distinguono principalmente due tipi di successione:

– testamentaria, qualora il defunto abbia disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;

– legittima, qualora, in mancanza di un testamento, intervenga la legge ad individuare gli eredi e ad assegnare loro i beni ereditari.

In entrambi i casi, l’eredità si acquista a mezzo dell’accettazione, la quale può essere espressa (attraverso un atto pubblico o una scrittura privata) o tacita (compiendo un atto c.d. concludente, ossia tale da presupporre la volontà dell’erede di accettare).

Nel diverso caso in cui la successione a causa di morte presenti elementi di estraneità/internazionalità rispetto al proprio ordinamento, si parla di successione internazionale.

In un simile caso, prima di procedere con l’accettazione e gli adempimenti necessari, è anzitutto fondamentale comprendere quale disciplina trovi applicazione e quindi quale sia la legge applicabile alla successione.

Da un punto di vista pratico, individuare la legge applicabile alla successione internazionale significa individuare le regole applicabili al caso concreto, tra le quali importante rilevanza assumono ad esempio le regole sull’imposizione fiscale (alcuni Paesi godono di un regime fiscale più favorevole di altri), nonché quelle sulla ripartizione delle quote ereditarie e quelle sulla validità del testamento e sulle procedure di assegnazione dei beni.

A livello europeo, tali regole sono state uniformate grazie al Regolamento Ue 650/2012, che costituisce il diritto privato internazionale uniforme nelle successioni a causa di morte in tutti i paesi UE (ad eccezione di Irlanda e Danimarca).

A titolo di esempio, per quanto riguarda giudice competente e legge applicabile in caso di una successione internazionale, il Regolamento li individua nel luogo di abituale residenza del defunto, intesa come la permanenza stabile in un dato luogo con l’intenzione di volervi stabilire la propria residenza (mentre, ad esempio, in precedenza l’art. 46 della legge di diritto internazionale privato italiano n. 218/1995 stabiliva che la legge applicabile dovesse essere quella relativa alla cittadinanza del defunto).

Nel caso in cui invece siano coinvolti persone di Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea che prevedono nel loro diritto privato internazionale criteri di collegamento diversi, potrebbero aprirsi vertenze legali in Stati diversi.

Dati i molteplici profili di complessità legati ad una successione internazionale – dettati ad esempio dalla diversa cittadinanza e/o residenza dei soggetti coinvolti e dalla localizzazione dei beni del defunto in diversi Paesi – il primo passo operativo da compiere nell’affrontare tali questioni risiede quindi senza dubbio nell’individuare la legge applicabile al caso concreto.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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