Step operativi per gestire al meglio una successione internazionale
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Secondo la normativa italiana, la successione ereditaria si apre al momento del decesso di una persona nel luogo del suo ultimo domicilio. Attraverso tale istituto si determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, siano esse attive o passive, dal defunto al successore.
Nell’ordinamento italiano si distinguono principalmente due tipi di successione:
– testamentaria, qualora il defunto abbia disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
– legittima, qualora, in mancanza di un testamento, intervenga la legge ad individuare gli eredi e ad assegnare loro i beni ereditari.
In entrambi i casi, l’eredità si acquista a mezzo dell’accettazione, la quale può essere espressa (attraverso un atto pubblico o una scrittura privata) o tacita (compiendo un atto c.d. concludente, ossia tale da presupporre la volontà dell’erede di accettare).
Nel diverso caso in cui la successione a causa di morte presenti elementi di estraneità/internazionalità rispetto al proprio ordinamento, si parla di successione internazionale.
In un simile caso, prima di procedere con l’accettazione e gli adempimenti necessari, è anzitutto fondamentale comprendere quale disciplina trovi applicazione e quindi quale sia la legge applicabile alla successione.
Da un punto di vista pratico, individuare la legge applicabile alla successione internazionale significa individuare le regole applicabili al caso concreto, tra le quali importante rilevanza assumono ad esempio le regole sull’imposizione fiscale (alcuni Paesi godono di un regime fiscale più favorevole di altri), nonché quelle sulla ripartizione delle quote ereditarie e quelle sulla validità del testamento e sulle procedure di assegnazione dei beni.
A livello europeo, tali regole sono state uniformate grazie al Regolamento Ue 650/2012, che costituisce il diritto privato internazionale uniforme nelle successioni a causa di morte in tutti i paesi UE (ad eccezione di Irlanda e Danimarca).
A titolo di esempio, per quanto riguarda giudice competente e legge applicabile in caso di una successione internazionale, il Regolamento li individua nel luogo di abituale residenza del defunto, intesa come la permanenza stabile in un dato luogo con l’intenzione di volervi stabilire la propria residenza (mentre, ad esempio, in precedenza l’art. 46 della legge di diritto internazionale privato italiano n. 218/1995 stabiliva che la legge applicabile dovesse essere quella relativa alla cittadinanza del defunto).
Nel caso in cui invece siano coinvolti persone di Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea che prevedono nel loro diritto privato internazionale criteri di collegamento diversi, potrebbero aprirsi vertenze legali in Stati diversi.
Dati i molteplici profili di complessità legati ad una successione internazionale – dettati ad esempio dalla diversa cittadinanza e/o residenza dei soggetti coinvolti e dalla localizzazione dei beni del defunto in diversi Paesi – il primo passo operativo da compiere nell’affrontare tali questioni risiede quindi senza dubbio nell’individuare la legge applicabile al caso concreto.
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