Diritto nuove tecnologie ed e-commerce: il mercato algerino

Su 41.6 milioni di abitanti, in Algeria circa 21 milioni sono utenti di internet. La crescita esponenziale delle nuove tecnologie e il conseguente interesse della popolazione verso applicazioni e piattaforme hi-tech ha permesso una crescita consistente dell’utilizzo di internet nel Paese, malgrado le forti chiusure imposte dal Governo.

Anche in tema di commercio si sono verificate significative aperture, soprattutto da quando, con legge 18-05 del 10 maggio 2018, il Governo ha introdotto per la prima volta una normativa in materia di commercio elettronico.

Nello specifico, la legge algerina si applica qualora una delle parti di un contratto di e-commerce sia cittadino algerino, o qualora il contratto sia formato ovvero eseguito in Algeria.

In tal senso, dunque, è consentita la fornitura di beni o servizi attraverso una piattaforma elettronica anche da parte di un e-provider straniero, a condizione che questo:

i. sia registrato nel registro di commercio CNRC;

ii. abbia pubblicato in internet un dominio ospitato in Algeria;

iii. abbia indicato tutte le informazioni riguardanti la propria identità e i recapiti sul sito web.

Per quanto riguarda la disciplina specifica del contratto di e-commerce poi, la legge algerina prevede una serie di disposizioni riguardanti, tra le altre, la concorrenza, l’utilizzo delle piattaforme online e soprattutto quello che deve essere il contenuto obbligatorio del contratto, stabilendo inoltre come il pagamento, effettuabile anche questo tramite piattaforme online, avvenga per il tramite di piattaforme sicure poste sotto l’autorità e il controllo della banca algerina.

In conclusione, qualora un’azienda italiana decida di ricorrere all’uso di piattaforme online per incrementare la vendita dei propri prodotti sul mercato algerino, sarà necessario effettuare un’attenta valutazione in merito alle stringenti previsioni vigenti in materia, analizzando pro e contro di una attività di commercio elettronico con un partner algerino.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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