Diritto nuove tecnologie: il Parlamento europeo adotta tre relazioni in materia di Intelligenza Artificiale

Il Parlamento europeo è recentemente intervenuto in materia di intelligenza artificiale, fornendo alcuni schemi di regolamento per la gestione della nuova tecnologia, in modo tale da garantire sia una disciplina più certa per i consumatori sia una tutela della relativa proprietà intellettuale.

Si evidenzia che anche la Commissione europea ha espresso l’intenzione di aumentare gli investimenti privati e pubblici sulle tecnologie di intelligenza artificiale fino a circa 20 miliardi di euro all’anno, soprattutto in un’ottica di ripresa post-Covid-19.

È in tale ottica – e in attesa della vera e propria proposta legislativa della Commissione europea sull’intelligenza artificiale, in previsione per l’inizio del 2021 – che il Parlamento europeo, il 20 ottobre 2020, ha adottato tre relazioni nelle quali si illustra come l’Ue possa disciplinare al meglio l’intelligenza artificiale, promuovendo inoltre innovazione, standard etici e fiducia nella tecnologia.

Uno degli schemi è relativo all’introduzione di un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale, sviluppato con il fine di proteggere i cittadini europei e fornire alle imprese la certezza giuridica necessaria per incoraggiare l’innovazione. La necessità è infatti quella di creare regole uniformi per le imprese, usando come base di partenza la legge esistente.

Con riferimento poi alla disciplina in materia di proprietà intellettuale, il Parlamento si è soffermato sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale alla luce delle questioni riguardanti brevetti e nuovi processi creativi.

Si pensi infatti a quello che l’intelligenza artificiale sviluppa e crea da sola. In tal caso chi ha la titolarità della proprietà intellettuale? Secondo gli eurodeputati, bisogna distinguere tra:

– creazioni umane ottenute con l’assistenza dell’intelligenza artificiale (in tal caso risulta agevole ricondurre personalità giuridica e relativi diritti di proprietà intellettuale in capo al soggetto che ha ottenuto la creazione);

– creazioni generate esclusivamente dall’intelligenza artificiale (qui diventa più complicato stabilire una personalità giuridica in capo all’IA, di conseguenza – secondo gli eurodeputati – la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere concessa solo agli esseri umani).

Anche l’European Patent Office (EPO) si è espresso al riguardo, ritenendo che l’interpretazione del quadro giuridico relativo al brevetto europeo chiarisca come l’inventore deve obbligatoriamente essere una persona fisica.

Va inoltre segnalato come, sebbene gli schemi così sviluppati non siano in alcun modo vincolanti, all’interno degli stessi viene inoltre previsto un “Trustworthy Assessment”, ossia un elenco di principi a cui le aziende dovrebbero attenersi nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, tra cui, in particolare: azione-supervisione umana, sicurezza, privacy, governance dei dati e trasparenza.

Pertanto, in attesa della proposta legislativa della Commissione europea, la quale si spera farà chiarezza sulle questioni sopra viste stabilendo una disciplina più uniforme a livello europeo, l’Unione europea alza l’asticella promuovendo l’adozione di standard elevati a livello globale per lo sviluppo o l’utilizzo di intelligenza artificiale.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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