Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
L’Internet Service Provider (ISP) – fornitore di servizi internet – viene individuato in una organizzazione che offre agli utenti internet (privati o aziende) servizi specifici inerenti ad internet, in virtù di un contratto di fornitura.
A livello europeo, la figura dell’ISP viene disciplinata dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (recepita in Italia con D.lgs. 70/2003), in base alla quale, all’art. 12, si inquadra l’ISP quale soggetto avente il compito di trasmettere, su una rete di comunicazione, le informazioni fornite da un destinatario del servizio, o di fornire un accesso alla rete di comunicazione.
Il D.lgs. 70/2003 distingue poi tra ISP passivi (estranei al contenuto della trasmissione e dunque “passivi” rispetto ai contenuti immessi da terzi in Internet) e ISP attivi (ossia consapevoli del contenuto delle trasmissioni e “attivi” nella gestione degli stessi).
Gli ISP passivi, in particolare, sarebbero esenti da responsabilità per eventuali violazioni in rete, in quanto estranei alla trasmissione dei contenuti e dunque “prestatori di semplice trasporto” di detti contenuti.
Sulla base di queste definizioni, il Tribunale di Milano è intervenuto recentemente (con ordinanza 5 ottobre 2020) al fine di chiarire i casi in cui l’ISP sarebbe viceversa responsabile per determinate violazioni e/o reati in rete – con il conseguente obbligo di adottare tutte le misure necessarie a prevenire o porre fine a tali situazioni – anche in assenza di una vera e propria condotta “attiva”.
In particolare, nel caso di episodi di pirateria online ad opera di soggetti terzi, il Tribunale ha stabilito anche in capo agli ISP una serie di responsabilità dalle quali derivano precisi doveri di adottare tutte le misure necessarie ad impedire l’accesso ad indirizzi IP, nomi a dominio, etc. da parte dei pirati.
In altre parole, il Tribunale – riprendendo l’orientamento già consolidato della Corte di Giustizia Ue con la sent. Telekabel (C-314/12) – ha affermato che il fornitore di un servizio internet non è un “prestatore di semplice trasporto”, viceversa è un intermediario necessario nel rapporto tra un abbonato (privato o azienda) e un terzo (in questo caso, un pirata informatico).
Questo in quanto, fornendo il servizio internet, l’ISP consente la trasmissione dei dati dal cliente al pirata, pur non essendo a conoscenza del contenuto della trasmissione.
In questo senso, tramite la pronuncia in esame, viene ribadita la posizione di “intermediari necessari” degli Internet Service Providers e, conseguentemente, la loro responsabilità e la sussistenza di doveri specifici di impedire o porre fine ad eventuali violazioni, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa per le violazioni prospettate.
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