Diritto Nuove Tecnologie: le responsabilità dell’Internet Service Provider

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino


L’Internet Service Provider (ISP) – fornitore di servizi internet – viene individuato in una organizzazione che offre agli utenti internet (privati o aziende) servizi specifici inerenti ad internet, in virtù di un contratto di fornitura.

A livello europeo, la figura dell’ISP viene disciplinata dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (recepita in Italia con D.lgs. 70/2003), in base alla quale, all’art. 12, si inquadra l’ISP quale soggetto avente il compito di trasmettere, su una rete di comunicazione, le informazioni fornite da un destinatario del servizio, o di fornire un accesso alla rete di comunicazione.

Il D.lgs. 70/2003 distingue poi tra ISP passivi (estranei al contenuto della trasmissione e dunque “passivi” rispetto ai contenuti immessi da terzi in Internet) e ISP attivi (ossia consapevoli del contenuto delle trasmissioni e “attivi” nella gestione degli stessi).

Gli ISP passivi, in particolare, sarebbero esenti da responsabilità per eventuali violazioni in rete, in quanto estranei alla trasmissione dei contenuti e dunque “prestatori di semplice trasporto” di detti contenuti.

Sulla base di queste definizioni, il Tribunale di Milano è intervenuto recentemente (con ordinanza 5 ottobre 2020) al fine di chiarire i casi in cui l’ISP sarebbe viceversa responsabile per determinate violazioni e/o reati in rete – con il conseguente obbligo di adottare tutte le misure necessarie a prevenire o porre fine a tali situazioni – anche in assenza di una vera e propria condotta “attiva”.

In particolare, nel caso di episodi di pirateria online ad opera di soggetti terzi, il Tribunale ha stabilito anche in capo agli ISP una serie di responsabilità dalle quali derivano precisi doveri di adottare tutte le misure necessarie ad impedire l’accesso ad indirizzi IP, nomi a dominio, etc. da parte dei pirati.

In altre parole, il Tribunale – riprendendo l’orientamento già consolidato della Corte di Giustizia Ue con la sent. Telekabel (C-314/12) – ha affermato che il fornitore di un servizio internet non è un “prestatore di semplice trasporto”, viceversa è un intermediario necessario nel rapporto tra un abbonato (privato o azienda) e un terzo (in questo caso, un pirata informatico).

Questo in quanto, fornendo il servizio internet, l’ISP consente la trasmissione dei dati dal cliente al pirata, pur non essendo a conoscenza del contenuto della trasmissione.

In questo senso, tramite la pronuncia in esame, viene ribadita la posizione di “intermediari necessari” degli Internet Service Providers e, conseguentemente, la loro responsabilità e la sussistenza di doveri specifici di impedire o porre fine ad eventuali violazioni, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa per le violazioni prospettate.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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