L’emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto sui canali distributivi internazionali, rendendo così necessario per le aziende trovare dei canali alternativi.
In particolare, la vendita tramite siti specializzati in e-commerce ha avuto un forte sviluppo, coinvolgendo molti settori produttivi in Italia e all’estero.
La vendita attraverso l’e-commerce assume perciò una rilevanza sempre maggiore per le imprese che operano sui mercati internazionali.
Nell’ordinamento Ue, le principali e più rilevanti normative europee in materia sono sicuramente la Direttiva sul commercio elettronico 2000/21/CE, relativa alle informazioni di carattere generale che devono essere fornite al consumatore (come dati identificativi del fornitore, caratteristiche essenziali del bene o del servizio, prezzi, etc), nonché la Direttiva 2011/83/UE (In Italia, cfr. art. 49 e seguenti del Codice dei Consumo – informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza) che rinforza gli obblighi informativi relativi al settore del commercio elettronico ed il diritto di recesso nei contratti a distanza.
Tali direttive, tra le altre previsioni di legge, richiedono al soggetto che intende esercitare un’attività tramite un sito o un portale di e-commerce di rendere facilmente accessibili e sempre aggiornate alcune informazioni obbligatorie tra le quali si segnalano:
– nome, denominazione o ragione sociale;
– domicilio o sede legale;
– contatti, compreso indirizzo e-mail;
– numero di iscrizione al registro delle imprese;
– numero di partita IVA o altro numero di identificazione dello Stato membro;
– indicazione chiara di prezzi e tariffe;
– indicazioni relative alla tutela del consumatore (quali il diritto alla privacy relativo a dati e informazioni sensibili dell’utente e il diritto di recesso).
Il mancato rispetto della normativa applicabile nell’UE, ad esempio in Italia, in conformità con il Codice del Consumo, oltre che comportare potenziali contenziosi con gli utenti, può determinare l’intervento dell’Autorità Pubblica e l’irrogazione di sanzioni.
In ambito e-commerce sono due le Autorità italiane che possono irrogare sanzioni: l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ed il Garante Privacy.
Ad esempio all’AGCM i consumatori possono presentare reclami che possono sfociare in un procedimento e, in caso di condanna, in una conseguente sanzione da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 5 milioni.
Il rapido sviluppo e la diffusione del canale e-commerce in quasi tutti i settori commerciali offrono indubbiamente ottime opportunità per le imprese anche in questo difficile periodo ma è fondamentale predisporre contratti rivolti agli utenti dell’e-commerce che rispettino i requisiti richiesti dalla legge oltre che gli obiettivi commerciali del sito al fine di garantire sia vendite sicure—non a rischio di sanzioni- sia una effettiva tutela effettiva dei consumatori.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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