Disputa sulla proprietà dei codici sorgente tra committente e sviluppatore del software: il Tribunale di Bologna decide in favore del committente.

Sulla delicata questione riassunta nel titolo di questo articolo è intervenuto di recente il Tribunale di Bologna-Sez.Specializzata in materia di impresa (Sent. n. 96/2020), nell’ambito di una controversia sorta tra una società e uno sviluppatore di software al quale era stata commissionata la realizzazione di un software di gestione dei dati.

Il Tribunale di Bologna ha effettuato un’ampia analisi della materia oggetto del contendere ed ha evidenziato che la regola generale di cui all’art.63 Codice della Proprietà Intellettuale (CPI), prevede che i diritti economici derivanti dall’opera creativa spettino all’autore originario. Tuttavia, tale regola sopporta delle rilevanti eccezioni:

-Una prima eccezione si rileva dall’art. 64 CPI laddove esso deroga al principio della titolarità dell’opera in capo all’autore originario nel caso delle invenzioni create dal dipendente. In tal caso, in presenza di un contratto di lavoro che preveda la realizzazione di una determinata opera dietro compenso, i diritti di utilizzazione economica ricadono – indipendentemente dalla volontà dell’autore – in capo al datore di lavoro, fatto salvo il diritto morale del creatore dell’opera di esserne riconosciuto quale autore.

-Una seconda eccezione si rinviene all’art. 12-bis L.A., in base al quale, proprio in materia di software, si stabilisce che “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.

Pertanto, le due norme ora riportate costituiscono due evidente deroghe al principio della titolarità esclusiva dell’opera in favore del suo autore previsto dal CPI.

Nel caso in esame lo sviluppatore era tuttavia un lavoratore autonomo e non un lavoratore subordinato e il Tribunale si è posto la questione se le due predette eccezioni siano applicabili anche nel campo del lavoro autonomo dando risposta affermativa.

Ha infatti deciso che -secondo quanto stabilito dalla disciplina del contratto a progetto contenuta nel Jobs Act (L. 81/2017) – i diritti di utilizzazione economica relativi alle invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo che l’attività inventiva non sia prevista espressamente come oggetto del contratto tra le parti, nella fattispecie committente e sviluppatore del software, circostanza che si è verificata nel caso in esame.

In questo caso la titolarità dei diritti derivanti dall’opera spetta alla società committente.

Da ricordare l’importanza di un’attenta e chiara regolazione contrattuale per evitare dispute sulla  titolarità dei diritti derivanti dall’opera.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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