Distacco transnazionale di lavoratori: la Corte di Giustizia Ue interviene in materia di trasporto su strada

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Con sentenza 1° dicembre 2020 (causa C-815/18), la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta in materia di distacco dei lavoratori, chiarendo la portata della direttiva 96/71/CE e ricomprendendo all’interno della stessa il caso dei trasporti su strada.

Il caso riguarda tre distinte società di trasporti aventi sede nei Paesi Bassi, in Germania ed Ungheria. Nello specifico, la società olandese stipulava diversi contratti di noleggio per il trasporto internazionale di merci su strada con le altre due società, mentre queste ultime si occupavano di ingaggiare i conducenti per l’esecuzione dei contratti.

La controversia è nata a seguito dell’intervento della Federazione dei sindacati dei Paesi Bassi (FNV), la quale lamentava una violazione da parte delle tre società della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori.

Questo perché, secondo la FNV, i lavoratori provenienti da Germania e Ungheria esercitavano l’attività di conducenti nell’ambito di contratti di noleggio stipulati dalla società olandese, dove il noleggio di fatto iniziava e finiva nei Paesi Bassi, sebbene la maggior parte dei trasporti effettuati si svolgesse al di fuori del territorio olandese.

La società olandese, essendo membro dell’associazione dei Paesi Bassi per il trasporto su strada, rientrava nel contratto collettivo di lavoro (CCL) “trasporto di merci”, concluso tra la società e la FNV. In tal senso, la FNV sosteneva dunque che la società olandese, pur avvalendosi di autisti tedeschi ed ungheresi, avrebbe dovuto applicare le condizioni di lavoro previste dal CCL “trasporto merci”, considerando i lavoratori quali “lavoratori distaccati” ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Giunta la questione alla Corte di Giustizia Ue (CGUE), il quesito posto riguarda la natura della direttiva 96/71/CE e l’applicabilità o meno di questa ai lavoratori che effettuano trasporto su strada.

Intervenuta sul caso, la CGUE ha dunque dapprima chiarito che la direttiva 96/71/CE si applica ad ogni prestazione di servizi transnazionale che determini un distacco di lavoratori, includendo in tal senso anche il caso del trasporto su strada.

Ad ogni modo, la Corte ha sottolineato che, perché si possa parlare di autisti aventi la qualità di lavoratori distaccati, è necessario che l’esecuzione del lavoro presenti un legame sufficiente con il territorio dello Stato membro diverso da quello di provenienza del lavoratore.

In tal senso, la CGUE ha ribadito che un autista, messo a disposizione da un’impresa stabilita in uno Stato membro a favore di un’impresa di un altro Stato membro, che riceve istruzioni e inizia e conclude il proprio lavoro all’interno dello Stato della seconda impresa, non si qualifica quale “lavoratore distaccato” se lo svolgimento del lavoro non presenta un legame sufficiente con il territorio della seconda impresa.

Qualora, viceversa, il trasporto venga effettuato interamente tra due punti di uno Stato membro da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, lo svolgimento del lavoro da parte dell’autista presenta un legame sufficiente per aversi il caso di “lavoratore distaccato”.

Solamente in questo caso, dunque, si avrà applicabilità della direttiva 96/71/CE e della conseguente disciplina in materia di lavoratori distaccati determinata dai contratti collettivi applicabili a quella determinata categoria professionale.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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