Distacco transnazionale di lavoratori: la Corte di Giustizia Ue interviene in materia di trasporto su strada

Con sentenza 1° dicembre 2020 (causa C-815/18), la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta in materia di distacco dei lavoratori, chiarendo la portata della direttiva 96/71/CE e ricomprendendo all’interno della stessa il caso dei trasporti su strada.

Il caso riguarda tre distinte società di trasporti aventi sede nei Paesi Bassi, in Germania ed Ungheria. Nello specifico, la società olandese stipulava diversi contratti di noleggio per il trasporto internazionale di merci su strada con le altre due società, mentre queste ultime si occupavano di ingaggiare i conducenti per l’esecuzione dei contratti.

La controversia è nata a seguito dell’intervento della Federazione dei sindacati dei Paesi Bassi (FNV), la quale lamentava una violazione da parte delle tre società della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori.

Questo perché, secondo la FNV, i lavoratori provenienti da Germania e Ungheria esercitavano l’attività di conducenti nell’ambito di contratti di noleggio stipulati dalla società olandese, dove il noleggio di fatto iniziava e finiva nei Paesi Bassi, sebbene la maggior parte dei trasporti effettuati si svolgesse al di fuori del territorio olandese.

La società olandese, essendo membro dell’associazione dei Paesi Bassi per il trasporto su strada, rientrava nel contratto collettivo di lavoro (CCL) “trasporto di merci”, concluso tra la società e la FNV. In tal senso, la FNV sosteneva dunque che la società olandese, pur avvalendosi di autisti tedeschi ed ungheresi, avrebbe dovuto applicare le condizioni di lavoro previste dal CCL “trasporto merci”, considerando i lavoratori quali “lavoratori distaccati” ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Giunta la questione alla Corte di Giustizia Ue (CGUE), il quesito posto riguarda la natura della direttiva 96/71/CE e l’applicabilità o meno di questa ai lavoratori che effettuano trasporto su strada.

Intervenuta sul caso, la CGUE ha dunque dapprima chiarito che la direttiva 96/71/CE si applica ad ogni prestazione di servizi transnazionale che determini un distacco di lavoratori, includendo in tal senso anche il caso del trasporto su strada.

Ad ogni modo, la Corte ha sottolineato che, perché si possa parlare di autisti aventi la qualità di lavoratori distaccati, è necessario che l’esecuzione del lavoro presenti un legame sufficiente con il territorio dello Stato membro diverso da quello di provenienza del lavoratore.

In tal senso, la CGUE ha ribadito che un autista, messo a disposizione da un’impresa stabilita in uno Stato membro a favore di un’impresa di un altro Stato membro, che riceve istruzioni e inizia e conclude il proprio lavoro all’interno dello Stato della seconda impresa, non si qualifica quale “lavoratore distaccato” se lo svolgimento del lavoro non presenta un legame sufficiente con il territorio della seconda impresa.

Qualora, viceversa, il trasporto venga effettuato interamente tra due punti di uno Stato membro da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, lo svolgimento del lavoro da parte dell’autista presenta un legame sufficiente per aversi il caso di “lavoratore distaccato”.

Solamente in questo caso, dunque, si avrà applicabilità della direttiva 96/71/CE e della conseguente disciplina in materia di lavoratori distaccati determinata dai contratti collettivi applicabili a quella determinata categoria professionale.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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