Distribuzione e vendita internazionale in Spagna: tips legali per fare affari in sicurezza

Secondo le stime di Sace-Simest, la Spagna è il quarto mercato di destinazione per l’export italiano a livello globale e il terzo mercato di destinazione dell’export italiano in Europa.

Dal punto di vista legale e contrattuale, nella redazione di un contratto di vendita – o di acquisto – tra un esportatore italiano e un acquirente con sede in Spagna occorre considerare quanto segue:

1- La Spagna ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980). Per questo motivo, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione, tale Convenzione si applicherà ai rapporti di compravendita tra imprese italiane e spagnole. Ne consegue che tali rapporti saranno soggetti alle regole specifiche previste nella Convenzione relative alle modalità di conclusione del contratto, ai parametri di conformità della merce e ai tempi di denuncia dei difetti da parte del compratore, nonché ai diritti ed obblighi del venditore e compratore in genere.

2- La Spagna ha poi aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali internazionali. Ne consegue che le parti contraenti potranno valutare di prevedere l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie in caso di contenzioso, in alternativa al giudice nazionale europeo, a condizione che l’operazione economica ne giustifichi i costi.

3- In caso di controversia davanti al giudice spagnolo, il sistema giustizia è nel complesso positivo. Nello specifico, si parla di circa 510 giorni per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado, inclusa la fase esecutiva ad esso relativa. I costi sono contenuti (circa il 17,2% del valore della causa rispetto al 21,5% registrato nei Paesi OECD ad alto reddito) e la qualità del procedimento risulta essere nel complesso buona, anche se non si registra la presenza di un tribunale specializzato per le cause di natura commerciale.

4- Per quanto riguarda l’ordinamento interno spagnolo, in materia di contratti di distribuzione/concessione di vendita, occorre fare attenzione a sottoporre il contratto alla legge spagnola in quanto la giurisprudenza spagnola applica, a certe condizioni, un’indennità di fine rapporto in favore del concessionario/distributore così come per l’agente.

Contratto di agenzia

Per quanto concerne il contratto di agenzia, la Spagna ha attuato la direttiva 86/653 CEE (così come l’Italia). Ciò comporta un assetto di diritti ed obblighi sostanzialmente equivalente per i punti essenziali del rapporto di agenzia per i due paesi e per tutti i paesi dell’Unione.

Con specifico riferimento alle condizioni del diritto all’indennità di cessazione del rapporto in favore dell’agente, secondo la direttiva citata, sia in Italia che in Spagna questa viene riconosciuta in maniera inderogabile, a patto che siano presenti le seguenti condizioni: l’agente ha aumentato il numero dei clienti o gli affari con i clienti esistenti; si ritiene che il preponente riceverà sostanziali vantaggi dall’attività svolta dall’agente; l’indennità risulta appropriata sulla base delle circostanze (ad esempio per la presenza di un patto di non concorrenza o per la perdita di commissioni).

L’indennità così predisposta viene dunque individuata nel massimo di un anno di provvigioni calcolato sulla media delle provvigioni percepite negli ultimi 5 anni di rapporto o, se si tratta di un rapporto di durata inferiore, l’importo è calcolato sulla media del periodo.

Contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione non è previsto all’interno del codice civile spagnolo e nasce dall’autonomia contrattuale dei contraenti (ex art. 1255 codice civile spagnolo).

Per quanto riguarda poi la previsione di una indennità di fine rapporto, va specificato come, in linea teorica, venga previsto un diritto all’indennità di fine rapporto in favore del concessionario, in analogia con quanto previsto per il contratto di agenzia (e contrariamente a quanto previsto nell’ordinamento italiano).

Si precisa tuttavia che secondo una recente pronuncia della Suprema Corte spagnola al distributore nell’ambito di un contratto di concessione di vendita regolato dalla legge spagnola non spetterà in maniera automatica il diritto all’indennità di fine rapporto. Il diritto sorge infatti soltanto al ricorrere di determinate condizioni (per approfondimenti, si veda quanto analizzato in precedenza su questo blog).

Contratto di franchising

Similmente a quanto visto in materia di distribuzione, anche con riguardo al contratto di franchising non è prevista alcuna disciplina all’interno del codice civile spagnolo, lasciando dunque la disciplina contrattuale all’autonomia dei contraenti.

Tuttavia, in maniera difforme rispetto ai contratti di agenzia e di distribuzione, nel contratto di franchising non viene previsto il diritto ad una indennità di fine rapporto, non essendo applicabile per analogia – come avviene invece nel caso della distribuzione – la disciplina dell’agenzia.

Vi sono alcune pronunce nella giurisprudenza spagnola che riconoscono tale indennità anche nei confronti dei franchisee (si veda a titolo esemplificativo la sentenza n. 297/2007 della Suprema Corte spagnola), tuttavia si tratta di pronunce relative a singoli casi, in cui la Corte non si esprime nel dettaglio sulla disciplina del franchising e sull’opportunità o meno di prevedere un diritto all’indennità in via generale.

Per tale motivo, qualora un’impresa italiana voglia concludere un contratto di franchising con un’impresa spagnola, è consigliabile includere all’interno del contratto una specifica clausola con la quale il franchisee rinunci in maniera espressa all’indennità di fine rapporto e riconosca che tale indennità appartiene al franchisor, in considerazione della proprietà che questo detiene sul know-how e dell’influenza che tale aspetto ha nell’avvicinare i clienti al business.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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