Distribuzione internazionale in Israele: consigli pratici per vendere in sicurezza

Il mercato israeliano, nonostante le sue piccole dimensioni, rappresenta un mercato di grande interesse per l’Italia (siamo il 6° fornitore e il suo 14° cliente) e, prima della Pandemia, il trend dell’interscambio era caratterizzato da una crescita costante negli ultimi 10 anni (+3,9% medio annuo). 

I rapporti economici bilaterali tra Italia ed Israele hanno visto un flusso crescente di iniziative volte a stimolare la cooperazione scientifica, tecnologica e finanziaria in vari settori: hi-tech, energia, spazio cibernetico, aerospace, sicurezza delle reti infrastrutturali e della difesa (si segnala in merito l’accordo sulla cooperazione militare per l’interscambio di tecnologia e prodotti militari del 2018).  

Per quanto concerne le esportazioni italiane i settori trainanti risultano: agroalimentare, macchinari, arredo e design, prodotti chimici, gioielli e metalli preziosi (una nota a parte merita il settore dei diamanti, il cui import/export è regolato direttamente dal Governo che supervisiona la quantità di diamanti importabili e/o esportabili). 

Come è noto, in linea generale, il maggiore ostacolo allo sviluppo è rappresentato dal business climate per le tensioni pressoché costanti con i Paesi limitrofi. Tuttavia, il quadro normativo israeliano è molto favorevole agli investimenti esteri e al commercio, con relativamente poche restrizioni e un quadro infrastrutturale in netto miglioramento.  

A livello di accordi internazionali Israele è membro del WTO e ha siglato diversi accordi commerciali sia multilaterali che bilaterali con i principali Paesi industrializzati (tra cui l’Unione Europea che rappresenta un partner strategico importante).  

La Pandemia ha sicuramente provocato una crisi economica in un Paese che stava crescendo al tasso costante del 3,5% annuo; ciò nonostante Israele rappresenta ancora un’ottima opportunità per sviluppare il proprio business e devono essere valutate con favore, in un’ottica di ritorno alla normalità economica, le misure messe in campo dalle istituzioni israeliane: il Governo ha immesso circa 25 miliardi di euro di liquidità e la Banca Centrale d’Israele ha attuate misure di politica economica a sostegno delle imprese per aumentare l’offerta del credito e sostenere in tal modo la liquidità delle PMI. 

Dal punto di vista legale e contrattuale, occorre che l’esportatore italiano che intenda vendere i propri prodotti in Israele, tenga presente quanto segue: 

1. Israele è un Paese sottoscrittore della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980). Per questa ragione, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione, tale Convenzione si applicherà ai rapporti di compravendita tra imprese italiane e israeliane.  

Ne deriva che troveranno applicazione le disposizioni relative alla forma e conclusione del contratto, alle obbligazioni delle parti, alla responsabilità in caso di inadempimento, ai parametri di conformità della merce e i conseguenti tempi di denuncia di eventuali difetti, tutti argomenti precedentemente trattati su questo blog. 

2. il sistema di giustizia locale è caratterizzato da tempi processuali lunghi (circa 975 giorni per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado e la fase esecutiva davanti ai giudici di Tel Aviv) a costi relativamente elevati (circa il 25% del credito).  

Considerato che Israele ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 una valida alternativa può essere quella di prevedere all’interno del contratto l’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie mediante la redazione della clausola arbitrale valutando i pro e contro di tale scelta. 

3. L’ordinamento israeliano non prevede specifiche norme per disciplinare il contratto di distribuzione: laddove non disciplinato dalle parti interverranno pertanto le previsioni generali contenute nel Contracts Law del 1973 o quelle specifiche sulla vendita, contenute nella Sales Law del 1999. 

In assenza di un inadempimento o violazione contrattuale da parte del fornitore, la giurisprudenza non pare riconoscere al distributore alcuna indennità di fine del rapporto. 

Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di seguire in modalità webinar e gratuita l’intervento “I contratti commerciali internazionali con controparti israeliane” che l’Avv. Luca Davini, in qualità di relatore, terrà domani 24 settembre 2020, durante il corso “Focus Israele” organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte). 

Qui di seguito il link per iscriversi al webinar https://adesioni.centroestero.org/focus-israele.  

Avv. Luca Davini 
Avv. Massimiliano Gardellin 

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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