Distribuzione internazionale Kuwait: Cassazione – termine di prescrizione domanda di risarcimento per risoluzione anticipata del contratto

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

La richiesta di risarcimento – in caso di risoluzione anticipata o di mancato rinnovo del contratto di agenzia/distribuzione da parte del principal fondata o meno o su una giusta causa – può essere presentata dall’agente/distributore sulla base dell’avvenuto adempimento da parte del distributore delle relative previsioni contrattuali e nel rispetto dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge del Kuwait.

Così si è espressa la Corte di Cassazione del Kuwait, con sentenza n. 3416 del 22 dicembre 2020, in merito alla controversia sorta – nell’ambito di un contratto di distribuzione internazionale tra un distributore kuwaitiano e un fornitore svizzero – per il risarcimento per mancato guadagno e perdite future chiesto dal concessionario a seguito di risoluzione anticipata del contratto da parte del fornitore.

Ai sensi del Codice del Commercio del Kuwait (n. 68/1980), le richieste di risarcimento per risoluzione prematura del contratto devono essere infatti formulate dall’ agente/distributore entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale mentre eventuali altre contestazioni potranno essere fatte valere entro 3 anni dalla data di risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, il ricorrente (distributore) aveva citato in giudizio il fornitore, chiedendo al tribunale di accertare che la risoluzione del contratto era da considerarsi ingiustificata, non avendo il distributore violato le obbligazioni previste a suo carico nel contratto di distribuzione, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 282 della legge sull’agenzia/distribuzione commerciale del Kuwait, il preponente deve corrispondere un risarcimento all’agente/distributore nel caso in cui la risoluzione o il rifiuto di rinnovo contrattuale avvenga senza una valida giustificazione o senza colpa dell’agente.

Tuttavia, nel caso in esame, secondo quanto sostenuto dal fornitore, il distributore non aveva contestato l’infondatezza della risoluzione entro i prescritti 90 giorni decorrenti dalla data di risoluzione e, pertanto, il suo diritto era prescritto.

In primo grado, tuttavia, il Tribunale respingeva tutte le difese del fornitore e lo condannava al pagamento in favore del distributore del risarcimento richiesto in quanto:

1-tramite perizia era stata dimostrata la mancanza di un valido motivo che potesse fondare la risoluzione anticipata posta in essere dal fornitore;

2-il termine di 90 giorni per la presentazione del ricorso era stato rispettato, in quanto il distributore aveva presentato il ricorso nei tempi, indicando tuttavia un fornitore sbagliato (confusione nella scrittura del nome del fornitore – un’azienda avente sede legale in Svizzera – con quello di un’azienda collegata ma avente sede negli Stati Uniti), avendo poi corretto il nome una volta scaduti i suddetti 90 giorni.

Questo, secondo il Tribunale, determinava un mero errore di battitura corretto in un secondo momento e che dunque non inficiava il fatto che il ricorso fosse stato presentato nei tempi.

Impugnata la sentenza e giunta la causa in Appello, la Corte ha tuttavia ribaltato la decisione del Tribunale di primo grado in base a due motivi principali:

A- le norme previste dal Codice del commercio (artt. 281 e 283) – stabilendo un termine ragionevole per la richiesta di risarcimento (90 giorni) – hanno lo scopo preciso di limitare l’ambito di influenza esercitabile dall’agente/distributore e dunque i potenziali danni nei confronti del preponente, pur garantendo un ragionevole lasso di tempo per agire;

B- la correzione apportata dal distributore al nome del fornitore va considerata non come una mera correzione testuale di un errore di battitura, ma come una modifica sostanziale del nome della parte contro cui si ricorre, con la conseguenza che la data del ricorso deve coincidere con il momento in cui è stato specificato il nome corretto del fornitore, data eccedente il termine dei 90 giorni previsto dalla legge.

Per questi motivi, la Corte d’appello del Kuwait ha dunque accettato il ricorso del fornitore e ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado, non riconoscendo alcun diritto al risarcimento in favore del distributore.

Giunta la questione in Cassazione a seguito dell’impugnazione da parte del distributore, la Corte confermava la sentenza della Corte d’appello. Pertanto, in caso di mancato rinnovo o risoluzione anticipata senza giusta causa del contratto di agenzia/distribuzione, regolato dalla legge del Kuwait, l’agente o il distributore, a seconda di quale sia l’oggetto del contratto, dovrà contestare l’illegittimità della risoluzione e presentare una domanda di risarcimento entro 90 giorni dalla data della notifica della risoluzione del contratto, al fine di evitare la perdita del diritto di richiedere tale risarcimento.

#focusKuwait #risoluzionecontrattodistribuzione #agenzia #distribuzione #contratticommerciali #contrattiinternazionali #venditainternazionale #distribuzioneinternazionale #disputeresolution #litigation #internationallitigation #contenziosointernazionale

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su