Distribuzione musicale online: tips contrattuali per artisti emergenti

Marcello Mantelli

Avvocato in Milano e Torino


Nell’epoca in cui sempre più musica è reperibile online, anche gli artisti emergenti possono sottoscrivere un contratto di distribuzione online per distribuire in commercio la loro musica con facilità affidandosi a fornitori specializzati nella distribuzione online per artisti e piccole etichette.

Di seguito proponiamo alcune cautele per #fareaffariinsicurezza.

Prima di sottoscrivere un accordo di distribuzione musicale online, è fondamentale che l’artista verifichi di essere pienamente titolare dei relativi diritti. Sul punto l’artista si assume infatti piena responsabilità e sarà tenuto ad indennizzare il distributore contro eventuali rivendicazioni di terzi derivanti da una violazione di questa garanzia, sempre presente nel contratto. Occorre pertanto prestare attenzione: se esiste già un accordo di trasferimento su nastro con un’etichetta per le registrazioni, infatti, è molto probabile che l’etichetta possieda anche i diritti online su di esse.

Appurata la titolarità dei diritti online, l’artista è libero di trasferirli al distributore. Solitamente i distributori di musica online non dispongono di una propria infrastruttura digitale, bensì – appurata discrezionalmente la buona qualità e professionalità delle registrazioni– curano la cessione in licenza del contenuto musicale alle più note piattaforme di streaming o download (iTunes, Spotify, Amazon ecc…). Alcuni distributori curano inoltre anche la parte di promozione dei contenuti.

Una previsione cardine del contratto è la clausola di esclusiva con cui l’artista si impegna a non concedere a nessun altro lo sfruttamento digitale dei suoi contenuti. In punto di esclusività l’artista deve prestare molta attenzione a negoziare ed ottenere nel contratto  eccezioni appropriate nel caso in cui ad esempio voglia caricare le proprie canzoni sui social media personali o sfruttare altri canali di sfruttamento commerciale.

Per quanto riguarda i proventi, nella prassi contrattuale vengono adottate alcune varianti tra le quali:

i. l’artista riceve il 100% dei proventi che il distributore riceve dai vari portali online, ma gli vengono addebitate le commissioni di accantonamento per brano o per album;

ii. l’artista riceve solo una parte del ricavato, ma paga commissioni di accantonamento inferiori;

iii. l’artista riceve una parte del ricavato (indicata nel contratto), ma non paga alcuna commissione.

La maggior parte dei contratti di distribuzione online ha una durata minima (ad es. 12 mesi) spesso prorogata per uguali periodi successivi , se non viene data disdetta prima della scadenza. In punto di durata è inoltre fondamentale distinguere il periodo contrattuale dal periodo di sfruttamento delle registrazioni durante il quale il distributore ha il diritto esclusivo di sfruttare le registrazioni anche dopo la scadenza del contratto.

Il contratto dovrà essere il più possibile dettagliato e completo, e ciò  a maggior ragione in un contesto internazionale, con indicazione, ad esempio, della legge applicabile e del metodo di risoluzione delle controversie. Tutte le soluzioni contrattuali dovranno naturalmente tenere conto della loro compatibilità con la legge applicabile così come della possibilità di tutela offerta dal giudice o arbitro indicato nel contratto. 

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4 thoughts on “Distribuzione musicale online: tips contrattuali per artisti emergenti

    1. Buongiorno,
      grazie per la sua richiesta.
      Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

  1. Salve,
    Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un’altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore.
    Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise:
    60% io
    40% lui.

    La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il “contratto di distribuzione” della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica).

    Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano.

    Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra.

    Grazie in anticipo.

    Matteo.

    1. Buonasera,
      grazie per la sua richiesta.
      Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta.
      cordiali saluti
      La segreteria

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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