Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
È prassi diffusa, soprattutto per le piccole – medie imprese italiane, intrattenere relazioni commerciali continuative di fatto, non regolate con contratto, con clienti e/o fornitori situati all’estero, molto spesso sottovalutando o ignorando i potenziali rischi e costi impliciti che ne possano derivare.
Non è, infatti, infrequente che nel corso di questi rapporti, nati come semplici compravendite di merce, si instauri nel tempo un ulteriore rapporto non scritto, un “contratto quadro”, con impegni aggiuntivi rispetto alla semplice consegna delle merci e quindi addizionali rispetto al nucleo tipico della vendita tradizionale (trasferimento della proprietà della merce verso il corrispettivo di un prezzo) e ciò senza che le parti se ne rendano perfettamente conto.
Così, ad esempio, è probabile che le parti concordino le condizioni dei futuri contratti di vendita (termini di consegna, applicabilità di condizioni generali di contratto, modalità di accettazione e/o revoca degli ordini) e, quando il rivenditore assume di fatto il ruolo di distributore, anche una serie di obblighi relativi alla commercializzazione dei prodotti (ad es., pubblicità, azioni promozionali, servizio post-vendita).
Come sempre le problematiche emergono nel momento in cui il rapporto commerciale entra in crisi, quale caso frequente in cui il fornitore decida di interrompere la relazione in atto, per esempio allo scopo di attuare una diversa e più fruttifera strategia commerciale.
Ora, non avendo provveduto a formalizzare tale rapporto di fatto attraverso la stipulazione di contratto di distribuzione/concessione di vendita o similare, le parti avranno perso l’occasione di regolare contrattualmente le modalità di cessazione del rapporto (preavviso, eventuale indennità di clientela) e di risoluzione di eventuali controversie.
In passato su questo blog abbiamo esaminato dettagliatamente il caso Granarolo / Ambrosi (CGE C-196-15), in cui la Corte di Giustizia UE elenca i parametri per la corretta qualificazione di un rapporto continuativo, a cui si rimanda.
La corretta qualifica del rapporto quale vendita con un cliente abituale, fornitura o concessione di vendita, è difatti fondamentale in quanto rileva sul piano delle conseguenze in caso di cessazione della relazione commerciale.
Infatti, il fornitore che decida di interrompere il rapporto correrà il rischio che il rivenditore invochi l’esistenza di un rapporto continuativo di distribuzione/concessione di vendita reclamando l’obbligo di preavviso e il diritto al versamento di un’ indennità di fine rapporto e perfino il risarcimento del danno a seconda della situazione di fatto ed alla legge applicabile al rapporto commerciale intercorso.
Il rischio, in concreto, è costituito dal fatto che le scelte strategiche dell’impresa su un certo mercato estero, dove opera un cliente con il quale è in atto da tempo una relazione commerciale di dubbia qualificazione giuridica possono comportare costi non preventivati per risarcimento danni per mancato preavviso ed eventuali indennità.
Appare quindi consigliabile esaminare le relazioni commerciali in corso non regolate da un contratto scritto e valutare la possibilità di regolarle con un contratto in linea con gli obiettivi commerciali dell’impresa.