Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Una recente sentenza della Corte di Cassazione si è pronunciata sul seguente caso:
una società titolare di un noto brand di lusso del settore oreficeria promuoveva ricorso in Cassazione avverso la sentenza per essa negativa pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, asserendo che l’esposizione del proprio marchio presso un rivenditore non autorizzato di un outlet di provincia, fosse lesivo della reputazione del proprio brand di lusso e che il rivenditore avesse commercializzato i relativi prodotti in violazione del regolamento UE 330/2010 (ora sostituito dal Regolamento UE 720/2022) ossia al di fuori della propria rete di distribuzione selettiva.
La Corte di Cassazione ha prima chiarito che l’applicazione al caso concreto del principio di diritto europeo dell’esaurimento del marchio, introdotto dalla direttiva europea 2008/95/CE, secondo la quale una volta che il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale immette in commercio direttamente o con il proprio consenso un bene nel territorio dell’Unione europea, questi perde la facoltà di privativa rispetto alla successiva circolazione del prodotto recante il marchio. Il titolare non può cioè impedire la circolazione del prodotto.
La Corte ha però precisato che sussisterebbero limitazioni all’esaurimento di tale facoltà nel caso in cui contemporaneamente:
i. il prodotto contraddistinto dal marchio sia un prodotto di lusso;
ii. il titolare del marchio abbia adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto;
iii. il soggetto che commercializza il prodotto al di fuori della rete distributiva autorizzata, abbia arrecato un pregiudizio alla reputazione del marchio.
In sintesi, considerato che il titolare del brand di lusso, nella fase di merito, aveva sufficientemente dimostrato solo il punto i, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del titolare del brand per le seguenti motivazioni:
a. la società ricorrente (ie: titolare del brand di lusso) non ha dimostrato nella fase di merito in modo sufficiente che i distributori autorizzati fossero stati, a differenza del rivenditore non autorizzato presso l’outlet, accuratamente selezionati sulla base del possesso di determinati requisiti prestabiliti, come richiesto dall’art. 1 lett. e) reg. UE 330/2010;
b. ha altresì affermato che la vendita dei prodotti di lusso effettuata da un soggetto estraneo alla rete di distribuzione selettiva, sebbene non abbia i requisiti posseduti dai distributori autorizzati, non è comunque di per sé sufficiente a determinare un pregiudizio per la reputazione del marchio, dovendosi dimostrare in concreto l’asserita lesione.