di Marcello Mantelli – Avvocato in Torino e Milano

*Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 19 dicembre 2024
La compliance dell’import- export con le misure restrittive dell’UE riguarda non solo le vendite dirette vietate dai quattrodici pacchetti sanzionatori ma anche il divieto di aggiramento delle sanzioni adottate dall’UE nei confronti della Russia.
Aggiramento che viene attuato dagli acquirenti e dai loro sub-acquirenti con sede in paesi terzi esterni al territorio russo tramite varie tecniche, ad esempio schemi societari complessi e attraverso la deviazione delle merci verso stati terzi, con successivo dirottamento verso persone e imprese in black list.
Peraltro, il Regolamento (UE) 2024/1745 prevede l’obbligo per gli operatori dell’Unione di adoperarsi al massimo per garantire che gli enti stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo non partecipino ad attività che compromettano o eludano le misure restrittive.
In caso di violazione i rischi sono penali, dato che il D.l. 13 giugno 2023 n.69, tra le varie condotte sanzionate, ad esempio punisce con la reclusione fino a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro chi viola le misure attraverso operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati nei regolamenti UE o tramite le prestazioni di servizi oggetto di misure restrittive.
In aggiunta, la direttiva (UE) 2024/1226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea il 29 aprile 2024, da attuarsi entro il 25 maggio 2025, prevede un ampio ventaglio di condotte che costituiranno reato in tutti gli stati membri con lo scopo di uniformare il sistema sanzionatorio unionale, allo stato piuttosto differenziato da paese a paese.
Tra le condotte perseguite penalmente dalla direttiva rientrano i casi di importazione o esportazione di beni da o verso un paese terzo al fine di trasferirli presso una destinazione in cui il divieto di importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare tali merci costituisca una misura restrittiva dell’Unione.
Gli operatori economici sono quindi tenuti ad agire con la dovuta diligenza che ci si aspetta da un operatore economico nelle circostanze specifiche sia tramite un processo di risk management mirato ad individuare le minacce sia attuando un programma interno aziendale di export compliance volto a prevenire i rischi di violazione delle sanzioni sia diretti sia indiretti.
Tra i vari requisiti minimi del programma di export compliance risulta fondamentale l’approfondimento della conoscenza delle controparti con le quali si fanno affari per mezzo di una due diligence rafforzata che consiste in un processo di confronto tra i nomi dei partners commerciali e le liste ufficiali di enti e persone con le quali è vietato fare affari.
Si tratta quindi di sottoporre a screening i partners d’affari raccogliendo informazioni sulla loro identità fin dall’inizio della trattativa (know your customer). In caso di esito positivo del controllo si dovrà, a seconda dei casi, interrompere la trattativa o non proseguire l’operazione economica, qualora il contratto sia già stato stipulato.
In entrambe le situazioni sarà necessario prevedere cautele già a partire dalla fase della trattativa che potrà essere regolata con accordi specifici e, in fase contrattuale, con la previsione di clausole ad hoc sul rischio sanzioni e di vie di uscita dall’operazione.
Ad esempio, con l’inserimento nel contratto internazionale di condizioni che subordinino l’entrata in vigore del contratto al completamento della due diligence, al fine di evitare richieste di pagamento di penali e di risarcimento danni ad opera delle controparti per mancata consegna della merce.
Da tenere presente che dal punto di vista del codice di procedura russo la controversia connessa alle sanzioni è sottoposta alla competenza esclusiva delle corti russe, salvo diverso accordo contrattuale.
#compliance #importexport #sanzioni #russia #ue #due diligence #exportcompliance #riskmanagement