Ad oggi Amazon costituisce indubbiamente uno dei più grandi colossi nell’ambito e-commerce, con un fatturato nel 2019 di oltre 280 miliardi di dollari. Molto nota, tra le varie sezioni del sito, è poi la piattaforma “Amazon Marketplace”, ossia uno spazio virtuale gestito da Amazon che consente ai venditori-terze parti di vendere prodotti nuovi o usati su un mercato online insieme alle normali offerte di Amazon.
È a proposito di questa piattaforma che il 13 agosto 2020 la California Fourth District Court è intervenuta, stabilendo che Amazon deve essere considerato responsabile per i prodotti difettosi venduti sul Marketplace in California.
Il caso nasce a seguito dell’acquisto da parte di Angela Bolger di una batteria per pc sul Marketplace, la quale, a distanza di mesi, è esplosa nelle mani della donna causandole gravi ustioni. La Bolger ha dunque citato in giudizio nel 2017 non soltanto l’azienda produttrice della batteria (Lenoge Technology Ltd), ma anche Amazon, contestando la responsabilità per i danni causati dalla merce e la responsabilità per negligenza.
Il tribunale in primo grado ha riconosciuto le ragioni addotte da Amazon, che ha sottolineato come il sito web rappresenti un semplice mercato online, dunque in alcun modo responsabile per i prodotti venduti da terze parti.
Il caso è giunto dunque in appello innanzi alla California State Court, la quale il 13 agosto u.s. ha ribaltato il giudizio, chiarendo che Amazon rappresenta un intermediario nella catena di distribuzione tra il venditore (Lenoge) e l’acquirente (Bolger) e, in virtù della disciplina di strict liability (nell’ordinamento italiano responsabilità per danno da prodotto difettoso), deve essere ritenuto responsabile poiché un prodotto venduto attraverso il suo sito internet si è rivelato, a posteriori, difettoso.
Secondo tale principio rivoluzionario, in determinati casi, il prestatore intermediario (c.d. provider) può essere responsabile nei confronti degli utenti, soprattutto nei casi in cui questo rivesta un ruolo fondamentale nel processo di vendita di un prodotto e si ponga quale gestore esclusivo di una serie di aspetti legati alla vendita (nel caso di specie, Amazon ha fornito lo shop online, ha preso la batteria dal proprio magazzino, ha predisposto la spedizione e l’ha inviata alla destinataria apponendo il proprio marchio).
Sebbene tale pronuncia risulti significativa in termini di tutela del consumatore, va detto che il suo recepimento in Europa e in Italia potrebbe riscontrare delle difficoltà.
In particolare, ad oggi il commercio elettronico è disciplinato a livello europeo dalla Direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia con D.lgs. 70/2003, e tali normative non prevedono alcun obbligo in capo ai provider di “sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite” (art. 15 Dir. 2000/31/CE).
In conclusione, in attesa di vedere quale sarà l’approccio europeo in materia, il consiglio pratico per gli operatori che intendano porsi quali intermediari nella catena di distribuzione tra venditore e acquirente è dunque quello di valutare attentamente la legge applicabile al caso di specie, ponendo particolare attenzione alla disciplina in materia di responsabilità del provider per danno da prodotto difettoso.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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