Seguendo l’analisi iniziata in precedenza su questo blog e relativa ai principi introdotti dal nuovo Regolamento UE 2019/1150 sui Marketplace, oggi analizzeremo i casi di pratiche commerciali scorrette ai tempi della Pandemia Covid-19.
È un dato di fatto come, a seguito dell’emergenza sanitaria, si sia registrata una sempre crescente richiesta di gel disinfettanti e mascherine, la quale ha innescato una pericolosa dinamica speculativa che si è riversata anche sul settore dell’e-commerce per quanto riguarda prodotti esauriti, prezzi alle stelle e messaggi ingannevoli.
A titolo di esempio, si consideri l’istruttoria avviata dall’Antitrust il 12 marzo 2020 nei confronti di grandi piattaforme come Amazon e Ebay per la presenza di messaggi ingannevoli circa l’efficacia dei prodotti venduti in termini di protezione e di contrasto nei confronti del virus, unitamente ad un ingiustificato e consistente aumento dei prezzi degli stessi.
Pratiche di questo tipo sono lecite o devono essere inquadrate nelle pratiche commerciali scorrette?
La disciplina delle pratiche commerciali scorrette è inserita all’interno del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), emendato poi dal d.lgs. n. 146 del 2007.
Per pratica commerciale “scorretta” si intende la pratica che presenti il carattere della contrarietà alla diligenza professionale e della falsità o dell’idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. In questa categoria generica di pratiche commerciali scorrette rientrano – a loro volta – due species distinte: le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive.
L’azione ingannevole può consistere nella comunicazione di “informazioni non rispondenti al vero” o di un’informazione che “seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio” (art. 21.1 Cod. cons.).
La previsione tiene poi in considerazione una serie di elementi aggiuntivi, quali il numero, la qualità e il contenuto delle informazioni offerte ai consumatori, oltre al caso in cui la pratica “ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale” (art. 22.1 Cod. cons.).
In tali casi, dunque, perché una pratica commerciale possa considerarsi ingannevole, è necessario che l’informazione induca il consumatore medio a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti adottato.
L’azione aggressiva viene invece definita all’art. 24 Cod. cons. come “una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. In questo senso, dunque, le pratiche aggressive sfruttano le debolezze del consumatore per costringerlo ad assumere decisioni che non avrebbe altrimenti preso.
Nel caso specifico della Pandemia, è evidente come i comportamenti contestati risultano idonei ad indurre il consumatore all’assunzione di decisioni che altrimenti non avrebbe preso – a causa di una ingannevole rappresentazione della realtà – trattandosi dunque di pratiche commerciali ingannevoli.
Risulta inoltre come le condotte considerate stiano sfruttando “la tragica Pandemia in atto per orientare i consumatori all’acquisto dei prodotti commercializzati” e “la circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto e/o farmaco capace di limitarne la diffusione” (fonte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), determinando dunque anche la sussistenza di una pratica commerciale aggressiva.
Si ricorda che, in tali casi, per le imprese che violino le norme a tutela della concorrenza è prevista una sanzione di tipo amministrativo irrorata da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e che può giungere fino a 5 milioni di euro in base alla gravità e alla durata della violazione. Inoltre, in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti sanzionatori disposti, l’AGCM può predisporre la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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