E-commerce: i principi di base introdotti dal nuovo Regolamento UE 2019/1150 sui Marketplace

Il nuovo Regolamento (UE) 2019/1150, applicabile dal 12 luglio 2020, nasce nell’ottica di garantire scambi equi e trasparenti attraverso un ambiente web affidabile.

L’obiettivo è quello di promuoverel’equità e la trasparenza sui grandi centri commerciali online per tutelare gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (piattaforme che vendono on line conto terzi, stores di applicazioni software, sistemi di comparazione di prezzi o tariffe ed i social media usati per finalità professionali) e dei motori di ricerca sul web.

I fornitori di servizi infatti, attraverso le piattaforme digitali si sono da tempo creati uno spazio di notevole importanza nell’ambito del commercio elettronico e grazie al loro potere di mercato sono stati in grado, sino ad oggi, di imporre unilateralmente condizioni contrattuali sbilanciate a proprio favore.

Il Regolamento mira quindi a rafforzare le tutele dell’utente “business” e delle imprese clienti, obbligando le piattaforme online ad una maggiore trasparenza nella definizione dei termini e delle condizioni di fornitura dei servizi d’intermediazione.

Ai titolari di piattaforme e marketplace digitali il Regolamento richiederà pertanto l’adozione di una serie di misure di equità e trasparenza volte a tutelare l’utente commerciale al fine di garantire un ecosistema online competitivo, tra cui rileviamo, inter alia, gli obblighi di:
-predisporre termini e condizioni contrattuali in un linguaggio semplice e chiaro
-comunicare all’utente la limitazione/sospensione o cessazione della fornitura dei servizi indicandone le ragioni
-far conoscere agli utenti i parametri che determinano il posizionamento vista la sua incidenza sulla scelta del consumatore
-prevedere espressamente termini e le condizioni per risolvere il rapporto contrattuale
-inserire un’apposita informativa relativa all’accesso ai dati
-adottare un sistema interno di gestione dei reclami e la possibilità di risolvere in sede stragiudiziale eventuali controversie attraverso la mediazione, riconoscendo altresì il diritto di agire contro le violazioni del Regolamento anche ad organizzazioni ed associazioni rappresentative degli utenti. 

Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin

#ecommerce #marketplace #dirittoue

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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