Eredità digitale: legittimo accedere all’account del defunto

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

In considerazione dell’ingente mole di dati digitali prodotta quotidianamente, è inevitabile che i giudici e il legislatore avrebbero prima o poi dovuto affrontare la tematica della tutela post- mortem dei dati e di tutti i c.d. beni del digitale.

La delicata questione – afferente sia ai diritti della personalità che alla materia successoria – è stata affrontata dal Tribunale di Roma lo scorso febbraio, chiamato a pronunciarsi con ordinanza n. 2688/2022 su un ricorso avente ad oggetto la richiesta di accesso dei beni digitali strettamente personali contenuti nel cloud di Apple del de cuius avanzata da sua moglie, al fine di ricostruirne la memoria con foto e video presenti nell’account.

Dopo aver esaminato la questione, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso così suffragato:

1. Secondo la ricorrente l’art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, riformato per mezzo del Reg. (UE) 2016/679 c.d. GDPR, avrebbe permesso che i diritti riconosciuti all’interessato – compresi i diritti di accesso e di portabilità dei dati – possano essere esercitati in relazione ai dati personali relativi a persone decedute “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Sul punto il Tribunale ha ritenuto sussistente l’interesse a recuperare quanto possibile per garantire il ricordo del defunto da parte dei famigliari.

2. Altro elemento ritenuto rilevante per l’accoglimento del ricorso è stata la prospettiva che il mancato utilizzo dell’account per un periodo indefinito avrebbe comportato la sua disattivazione automatica e, conseguentemente, l’irreversibile perdita di tutti dati associati.

Di diverso avviso, la società Apple aveva giustificato l’impossibilità di accogliere tale richiesta in base alle condizioni generali di contratto, sottoscritte dal de cuius al tempo dell’attivazione dell’account, le quali prevedevano espressamente l’intrasferibilità dell’account e la cessazione di qualsiasi diritto su di esso al momento della morte dell’utente.

Secondo il giudice, tuttavia, tale condizione non sarebbe risultata idonea a soddisfare i requisiti di forma e di sostanza previsti dall’art. 2-terdecies, 3° comma per il corretto esercizio del diritto di autodeterminazione del deceduto diretto ad impedire l’esercizio dei diritti sui propri dati personali dopo la sua morte. Non ha infatti ritenuto che la sottoscrizione di tali clausole standard – unilateralmente predisposte – fosse idonea ad integrare una manifestazione di volontà “specifica, libera informata” e inconfutabile.

Inoltre, il giudice ha individuato come condizione di liceità del trattamento dei dati personali, la norma contenuta nell’art. 6, 1° comma, lett. f) del GDPR, ossia nel caso specifico, il legittimo interesse della ricorrente ad accedere all’account per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Dall’analisi della pronuncia di accoglimento esaminata è pertanto possibile scorgere nel nostro ordinamento un preciso approccio regolatorio personalistico alla tematica – emerso anche da pronunce simili – fondato sulla tesi della persistenza di interessi giuridicamente tutelabili in capo ai prossimi congiunti del de cuius.

Il Bundesgerichthof tedesco, ad esempio, si è pronunciato nel 2018 su una questione simile avvalorando il c.d. modello successorio. Nel caso di specie, i giudici tedeschi hanno accolto la richiesta di accesso all’account del de cuius sulla base del principio di universalità della successione, secondo cui tutti i rapporti giuridici – tra cui il rapporto contrattuale con i social network – afferiscono al patrimonio del de cuius e sono pertanto trasmissibili in via ereditaria. 

Diversamente la Probate Court della Contea di Oakland County ha adottato nel 2005 una pronuncia basata sull’autonomia contrattuale. In tal caso la Corte ha infatti rigettato la richiesta di comunicazione della password di accesso ad un provider di posta elettronica sulla base della clausola di no right of survivorship and no trasferibility” – presente nelle condizioni generali sottoscritte dall’utente deceduto- secondo cui l’account non avrebbe potuto essere trasferito agli eredi ed il servizio fornito sarebbe cessato al momento della morte dell’utente

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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