Eredità digitale: l’ordinanza del Tribunale di Milano c. Apple sul diritto di accesso ai dati del defunto custoditi su iCloud


Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Con ordinanza 10 febbraio 2021, il Tribunale di Milano si è espresso sul delicato tema della “eredità digitaledopo la morte, ordinando ad Apple Italia s.r.l. di fornire ai parenti di un ragazzo deceduto tutti i dati degli account che il ragazzo possedeva sul proprio iPhone.

La triste vicenda riguarda il decesso di un giovane a seguito di un incidente stradale nel corso del quale è stato distrutto anche l’iPhone del ragazzo, con la conseguente perdita di tutti i dati di accesso all’iCloud contenente foto e video.

I parenti del ragazzo si sono dunque rivolti ad Apple per ottenere le credenziali di accesso e recuperare così foto e video dello stretto congiunto deceduto.

Apple Italia s.r.l. tuttavia rifiutava tale richiesta per ragioni di privacy del defunto, richiedendo ai parenti, per poter procedere, una serie di autorizzazioni specifiche in base a quanto stabilito dalla normativa americana contenuta all’interno dell’Electronic Communications Privacy Act.

Rivoltisi al Tribunale di Milano, i parenti hanno dunque richiesto un provvedimento d’urgenza, visto l’ulteriore avviso di Apple nel quale si comunicava che i dati in questione sarebbero stati presto eliminati dai server e distrutti definitivamente.

Intervenuto sul caso, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dei parenti del ragazzo, gettando così le basi per una disciplina della “memoria digitale” a tutela dei superstiti.

Il ragionamento su cui si fonda l’ordinanza del Tribunale parte dalla circostanza per cui il GDPR (Reg. 2016/679) si applica in materia di privacy, e purtuttavia non trova applicazione con riguardo ai dati delle persone decedute.

Tali dati, secondo quanto stabilito dal considerando 27 dello stesso Regolamento, vengono gestiti dai singoli Stati membri, i quali hanno libertà di delineare una propria normativa in materia.

In Italia la tutela dei dati personali dopo la morte viene disciplinata dal D.lgs. n. 101/2018 (c.d. Codice Privacy), in particolare all’art. 2 terdecies, il quale stabilisce che i diritti sui dati personali delle persone decedute possono essere esercitati:

– da chi ha un interesse proprio; o

– da chi agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario; o

– per “ragioni familiari meritevoli di protezione”.

Secondo il Tribunale di Milano, il caso in esame rientra proprio nella terza ipotesi, con la conseguenza che Apple Italia non può subordinare l’esercizio di un diritto, riconosciuto a tutti gli effetti dall’ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti richiesti da una normativa americana.

Gli unici limiti posti dalla normativa italiana – e che dunque vietano l’accesso ai dati di un defunto da parte dei superstiti – riguardano le ipotesi in cui tale accesso sia vietato da una legge o qualora lo stesso titolare (ancora in vita) abbia espresso la propria volontà di vietarne l’accesso.

Non ricorrendo queste ipotesi, secondo il Tribunale milanese i parenti hanno dunque il diritto di ottenere le credenziali per accedere ai dati contenuti sul telefono del congiunto defunto, trattandosi di “ragioni familiari meritevoli di protezione”.

In questo senso, dunque, il Tribunale di Milano non soltanto garantisce una sorta di “diritto alla memoria digitale” nei confronti dei parenti, ma rimarca la “persistenza” dei diritti oltre la vita (tra cui diritto di accesso, rettifica, limitazione di trattamento, cancellazione, etc. dei propri dati personali).

La conseguenza di tale “persistenza” dei diritti è dunque la possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi (in questo caso, i parenti del ragazzo che hanno dunque il diritto di ottenere le credenziali e accedere a tutti i contenuti).

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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