Export control Unione Europea: due diligence fondamentale per valutare il rischio di sanzioni

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Con un recente intervento datato 8 giugno 2021, la Commissione Europea ha ribadito l’importanza fondamentale della due diligence nella valutazione del rischio di possibili sanzioni conseguenti ad un mancato monitoraggio continuo e alla violazione dei regimi sanzionatori.

Nello specifico, il parere riguarda l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti coinvolti in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

In un primo caso sottoposto alla Commissione, l’organo si è espresso con riguardo alle sanzioni pecuniarie imposte in capo al presidente del Consiglio di amministrazione di un’impresa non soggetta a sanzioni e avente sede al di fuori dell’UE, la quale possedeva una controllata all’interno dell’Unione (a sua volta non sottoposta a sanzioni).

Nel secondo caso, il parere è stato reso in merito ad una impresa non soggetta a sanzioni, la quale aveva sede al di fuori dell’UE, ma era controllata da un’altra impresa extra-UE sottoposta a sanzioni. L’impresa controllata, nel dettaglio, era fornitrice di beni ad imprese al di fuori dell’UE che a loro volta li vendevano a operatori dell’Unione.

Nel primo caso, la Commissione ha affermato che l’autorità nazionale deve innanzitutto accertare se un’entità non sanzionata è controllata da un soggetto che è obiettivo di sanzioni. Nel caso in cui venga accertata una forma di controllo, si presume poi che questo riguardi tutte le attività della società controllata.

Da ciò ne deriva che mettere a disposizione di un’entità non sanzionata – e che tuttavia è controllata o posseduta da un soggetto sanzionato – fondi o risorse economiche equivale a metterli indirettamente a disposizione del soggetto sanzionato, comportando di conseguenza una violazione delle sanzioni imposte.

La Commissione ha inoltre chiarito che per la società controllata è ad ogni modo possibile dimostrare che i fondi o le risorse economiche fornite non saranno utilizzati dal soggetto sanzionato o a beneficio di questo, evitando in tal modo possibili ripercussioni.

Nel secondo caso, la Commissione ha poi affermato che anche effettuare pagamenti a un intermediario per prodotti provenienti da un’entità soggetta a sanzioni o da una società di sua proprietà o controllata può essere considerato come una messa a disposizione indiretta di fondi nei confronti dell’ente soggetto a sanzioni.

Da quanto esposto è quindi essenziale sottolineare che, nel momento in cui si conclude un affare, è bene prendere in considerazione e valutare attentamente una serie di fattori, quale ad esempio l’intervento di numerosi intermediari nella catena che va dal produttore all’utente finale, o l’eventuale spedizione di merci nell’Unione da un paese terzo e così via.

In questo senso, effettuare controlli preliminari, monitorare costantemente l’operazione ed applicare accurati meccanismi di due diligence risulta fondamentale per garantire operazioni sicure ed evitare rischi sanzionatori indesiderati.

#exportcontrol #duediligence #sanzioni #sanzionipecuniarie #rischiosanzioni #affariinternazionali #dirittounioneeuropea #dirittoue #CommissioneUe #europeanlaw #commerciointernazionale #venditainternazionale #distribuzioneinternazionale

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su