Fare affari in Uzbekistan: settori di interesse e prospettive di crescita per il Made in Italy

Con un PIL nel 2018 del valore di 37.117 milioni di dollari, l’Uzbekistan rappresenta un’economia emergente, con un orientamento sempre più volto all’apertura commerciale, soprattutto per quanto riguarda il Made in Italy. Secondo le stime di Sace Simest, infatti, l’Uzbekistan rappresenta il terzo mercato di destinazione dell’export italiano in Russia e Asia centrale.

Tra i settori di maggiore interesse per l’export italiano, rilevano soprattutto beni di consumo, meccanica strumentale, impiantistica ed elettronica. Da non sottovalutare inoltre il settore tessile, unitamente alla lavorazione di pelle e cuoio e alla crescita dell’interesse del Paese verso il settore della moda di lusso

Oltre all’import di prodotti nostrani, si tratta inoltre di un Paese che presenta grandi potenzialità in vari settori, trattandosi di un florido produttore di cotone, gas naturale, uranio, oro e rame, ma anche di un Paese che registra ottimi dati per quanto riguarda la produzione agricola. 

Nel decidere dunque di fare affari con un partner uzbeko, è opportuno considerare che l’Uzbekistan ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna, 1980, la “Convenzione”). 

Tale aspetto risulta rilevante in quanto tale Convenzione troverà applicazione per i rapporti tra imprese italiane e uzbeke, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione. 

Per fare un esempio pratico, nel concludere un contratto di vendita internazionale tra un esportatore italiano di componenti per macchinari tessili ed un importatore uzbeko attivo nella lavorazione del cotone – a meno che non venga diversamente stabilito dalle parti – entrambi saranno vincolati dalle previsioni della Convenzione, dovendo il venditore italiano rispettare le previsioni in materia di parametri di conformità della merce e dovendo l’acquirente uzbeko rispettare quelle relative ai tempi di denuncia di eventuali difetti

Resta comunque consigliabile valutare attentamente tutti quegli aspetti regolati dalla Convenzione di Vienna – ad esempio rischi e costi connessi alla consegna della merce, procedure e termini per la denuncia di eventuali vizi – la cui deroga potrebbe condurre ad una maggiore protezione dell’esportatore italiano. 

Luca Davini 
Avvocato in Milano e Torino 

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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