Ivan Cardillo (Adjunct Professor China University of Political Science and Law, Professore Aggiunto Università di Trento, e Consigliere del think tank “Faren” del governo cinese ministero di giustizia.
Marcello Mantelli (Avvocato in Milano e Torino)
Luca Davini (Avvocato in Milano e Torino)
Al fine di espandere ulteriormente l’apertura del paese, promuovere vigorosamente gli investimenti esteri, e uniformare la regolamentazione di tutte le forme di investimenti stranieri, il governo cinese ha adottato la “Legge sugli investimenti esteri della Repubblica popolare cinese” (“中华人民共和国外商投资法”) di seguito la “Legge”, che abroga le precedenti leggi sul tema, quali la “Legge sulle equity joint venture sino-straniere”, la “Legge sulle joint venture cooperative sino-straniere” e la “Legge sulle società completamente straniere”.
La Legge spiega il concetto di “investimento straniero”, che include tutte le attività degli investimenti stranieri diretti ed indiretti svolte nel territorio cinese da persone fisiche, imprese e altre organizzazioni straniere, e specifica le circostanze concrete di tali attività: costituzione di impresa finanziata dall’estero; acquisizione di azioni, titoli, parte di proprietà o altri interessi simili in un’impresa presente in Cina; investimento in qualsiasi nuovo progetto di costruzione all’interno della Cina.
La Legge chiarisce anche il significato di “impresa finanziata dall’estero” ovvero un’impresa costituita e registrata in Cina ai sensi delle leggi cinesi in cui l’investimento, totale o parziale, è effettuato da un investitore straniero.
La Cina applica agli investimenti esteri il sistema amministrativo del “trattamento nazionale prestabilito” e la misura della “lista negativa”. Rispettivamente, il “trattamento nazionale prestabilito” stabilisce che il trattamento riservato agli investitori esteri, e ai loro investimenti, non deve essere meno favorevole di quello riservato agli investitori nazionali e ai loro investimenti; per “lista negativa” si intende una misura amministrativa speciale per bloccare o restringere l’accesso a determinati settori considerati strategici dal governo.
La Legge sottolinea che lo Stato non può espropriare alcun investimento straniero, ma allo stesso tempo si specifica che in determinate circostanze, lo Stato può espropriare o requisire l’investimento di investitori stranieri nell’interesse pubblico secondo le disposizioni di legge.
L’espropriazione e la requisizione devono essere condotte secondo procedure legali e deve essere effettuato tempestivamente un equo e ragionevole risarcimento. La Legge riconosce agli investitori stranieri la possibilità di trasferire liberamente dentro o fuori dal paese i propri conferimenti, profitti, plusvalenze, proventi, royalties, indennità, compensi, e reddito da liquidazione, in Renminbi o in valuta estera.
Importante novità della Legge è l’istituzione di un meccanismo di reclami per le imprese finanziate dall’estero per affrontare tempestivamente preoccupazioni, criticità, e per coordinare al meglio le politiche e le misure da adottare.
Quanto agli altri aspetti societari come le forme aziendali, le strutture e le regole delle attività d’impresa, la Legge rinvia alla Legge societaria, alla Legge sulle partnership, e alla “Legge sul monopolio” per le operazioni di acquisizione e fusione. Nello svolgimento delle attività di produzione e distribuzione, infine, le imprese finanziate dall’estero devono rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti amministrativi relativi alla tutela del lavoro, tassazione, contabilità.
Nel contesto delle operazioni di equity joint-venture in Cina, che comportano la costituzione di una società in comune con il partner cinese in Cina per realizzare la specifica operazione economica regolata dal contratto di joint-venture, la conoscenza del quadro normativo di riferimento è fondamentale per realizzare proficuamente e in sicurezza l’investimento internazionale in Cina.
Il contratto di joint-venture, che è in pratica un insieme di contratti destinati a regolare dettagliatamente l’operazione commerciale, conterrà, tra l’altro, anche il cd shareholder’s agreement della new company che regola i cd patti parasociali -cioè gli accordi tra i soci della futura new company sulle modalità di gestione della società e i loro diritti e obblighi- unitamente, ad esempio, ai contratti a latere di licenza di brevetto, di know e di marchio tra la new company e il partner straniero.