Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Con sentenza n. 493 del 25 gennaio 2021, il Tribunale di Milano ha definito la controversia in materia di fashion industry sorta tra la Tecnica Group S.p.A. e le società licenziatarie del marchio dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni in favore della Tecnica S.p.A.
La questione riguardava i noti Moon Boots – iconiche calzature doposcì – i quali sarebbero stati oggetto di contraffazione e plagio ad opera delle società licenziatarie del brand di Chiara Ferragni, accusate di aver immesso in commercio una linea di “snow boots” del tutto simili ai celebri doposcì.
La Tecnica Group contestava in particolare la violazione degli articoli 4, 13, 17 e 18 della Legge sul diritto d’autore (L.633/1941), i quali prevedono il diritto esclusivo di riproduzione, elaborazione e distribuzione dell’opera.
Ulteriore profilo di contestazione era costituito dalla violazione di un accordo transattivo firmato nel 2017, in base al quale le società licenziatarie del marchio Ferragni si erano impegnate a cessare immediatamente la produzione e la commercializzazione dei modelli di snow boots in ragione della violazione del diritto d’autore riconosciuto in capo alla Tecnica Group per i Moon Boots.
Il Tribunale di Milano ha fondato la propria decisione in favore della Tecnica su tre aspetti:
1) Il design deve presentare la caratteristica di essere originale e dotato di valore artistico. Aspetto che è stato riconosciuto nel caso in esame.
Si evidenzia che per attribuire ad un’opera la qualità di opera di design – e dunque riconoscere l’applicabilità della legge sul diritto d’autore – è anche necessario che tale valore artistico – cfr. Cassazione n. 7477/2017 – sia ulteriormente confermato attraverso l’apprezzamento da parte di ambienti culturali e istituzionali del settore.
Nel caso di specie, non soltanto il Museo Louvre di Parigi ha annoverato i Moon Boots tra i 100 lavori di industrial design più iconici del XX secolo, ma gli stessi sono stati inoltre esposti alla Triennale Design Museum di Milano e, in maniera permanente, al MoMA di New York;
2) Analisi dei vari modelli
Le società convenute in giudizio hanno opposto in loro difesa che le particolari caratteristiche degli “snow boots” (colori sgargianti, glitter, paillettes e il marchio Ferragni sul retro dello stivale) rendevano i doposcì della fashion blogger innovativi e non riconducibili in alcun modo ai Moon Boots.
Il Tribunale, tuttavia, ha rilevato che le caratteristiche ornamentali, quali i colori e i materiali, non sono sufficienti a distinguere un prodotto da un altro, dovendosi piuttosto avere riguardo alla forma e alla fisionomia del prodotto stesso (nel caso di specie, la forma dei prodotti oggetto di contestazione era identica ai Moon Boots);
3) da ultimo, va considerata l’esistenza di un accordo transattivo in materia, nel quale veniva pattuita la salvaguardia del diritto d’autore della Tecnica Group e l’interruzione della produzione degli “snow boots” da parte delle licenziatarie del marchio “Chiara Ferragni”.
Il fatto che tale accordo non sia stato rispettato, unitamente agli altri motivi analizzati, ha dunque portato il Tribunale di Milano a condannare le società convenute al risarcimento dei danni in favore della Tecnica Group per plagio e contraffazione delle forme dei Moon Boots.
La pronuncia in esame si aggiunge così alle altre già analizzate in materia di fashion industry, gettando le basi per un maggiore riconoscimento degli articoli di moda quali opere di design industriale e disciplinando in maniera sempre più compiuta una materia variegata e per certi aspetti inesplorata.
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