Fashion industry e tutela del marchio: il contratto di licenza

Il settore della moda è in rapido e continuo sviluppo, e purtuttavia risulta anche essere uno dei settori più colpiti da violazioni per quanto riguarda l’utilizzo scorretto dei marchi da parte di terzi. Per tale motivo, una attenta disciplina dei rapporti contrattuali tra il proprietario di un marchio della fashion industry e soggetti terzi risulta essenziale al fine di tutelare il business e il marchio stesso.

In tale ottica, il contratto di licenza del marchio risponde bene all’esigenza di disciplinare un rapporto tra il licenziante (titolare di un marchio) e il licenziatario (soggetto che può utilizzare il marchio del licenziante).

I vantaggi dati dal contratto di licenza per il titolare del marchio sono principalmente dati da:

– durata limitata della licenza;

– vantaggio economico;

– diffusione della conoscenza del marchio;

– flessibilità del rapporto contrattuale (il licenziante decide infatti l’estensione dei poteri del licenziatario con riguardo all’uso del marchio in base alle esigenze dello stesso).

Per tali motivi, nel settore della fashion industry il contratto di licensing è divenuto fondamentale strumento di marketing per le industrie, in quanto per i proprietari di marchi risulta vantaggioso ricorrere a soggetti terzi per la produzione e l’affermazione del proprio marchio.

A titolo esemplificativo, il rapporto di licenza del marchio nel settore moda può caratterizzarsi come:

– un licensing opportunistico (si stabilisce cioè una relazione tra licenziante e licenziatario, al fine di ottimizzare il rendimento del prodotto in tempi brevi grazie ad una specifica strategia di marketing); o

– un licensing strategico (la gestione della manifattura resta al proprietario del marchio, tutelando in questo modo la creatività, mentre al licenziatario viene affidata la gestione della comunicazione).

È evidente, poi, come – in un settore facilmente soggetto a violazioni – risulta necessario adattare le condizioni contrattuali alle esigenze concrete del proprietario del marchio, effettuando così un’ulteriore opera sartoriale volta a “confezionare” un contratto ritagliato su misura per il singolo rapporto considerato, in modo tale da tutelare non soltanto il rapporto tra le parti, ma soprattutto l’integrità del marchio e l’attività stessa della fashion industry.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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