Il settore della moda è in rapido e continuo sviluppo, e purtuttavia risulta anche essere uno dei settori più colpiti da violazioni per quanto riguarda l’utilizzo scorretto dei marchi da parte di terzi. Per tale motivo, una attenta disciplina dei rapporti contrattuali tra il proprietario di un marchio della fashion industry e soggetti terzi risulta essenziale al fine di tutelare il business e il marchio stesso.
In tale ottica, il contratto di licenza del marchio risponde bene all’esigenza di disciplinare un rapporto tra il licenziante (titolare di un marchio) e il licenziatario (soggetto che può utilizzare il marchio del licenziante).
I vantaggi dati dal contratto di licenza per il titolare del marchio sono principalmente dati da:
– durata limitata della licenza;
– vantaggio economico;
– diffusione della conoscenza del marchio;
– flessibilità del rapporto contrattuale (il licenziante decide infatti l’estensione dei poteri del licenziatario con riguardo all’uso del marchio in base alle esigenze dello stesso).
Per tali motivi, nel settore della fashion industry il contratto di licensing è divenuto fondamentale strumento di marketing per le industrie, in quanto per i proprietari di marchi risulta vantaggioso ricorrere a soggetti terzi per la produzione e l’affermazione del proprio marchio.
A titolo esemplificativo, il rapporto di licenza del marchio nel settore moda può caratterizzarsi come:
– un licensing opportunistico (si stabilisce cioè una relazione tra licenziante e licenziatario, al fine di ottimizzare il rendimento del prodotto in tempi brevi grazie ad una specifica strategia di marketing); o
– un licensing strategico (la gestione della manifattura resta al proprietario del marchio, tutelando in questo modo la creatività, mentre al licenziatario viene affidata la gestione della comunicazione).
È evidente, poi, come – in un settore facilmente soggetto a violazioni – risulta necessario adattare le condizioni contrattuali alle esigenze concrete del proprietario del marchio, effettuando così un’ulteriore opera sartoriale volta a “confezionare” un contratto ritagliato su misura per il singolo rapporto considerato, in modo tale da tutelare non soltanto il rapporto tra le parti, ma soprattutto l’integrità del marchio e l’attività stessa della fashion industry.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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