Finlandia. Contratti internazionali: è vincolante la clausola arbitrale prevista in un contratto di agenzia in caso di cessione dell’attività ad un nuovo preponente?

Questo il caso: un’azienda finlandese (A) vende parte delle proprie attività ad un’azienda belga (B). Tuttavia, prima di questa vendita, una terza impresa serba (C) aveva concluso un contratto di agenzia con l’azienda finlandese A e, dopo la vendita, C ha continuato il rapporto di agenzia nei confronti dell’impresa B.

Dopo quattro anni, tuttavia, B termina il rapporto di agenzia con C e quest’ultima, di conseguenza, avvia un arbitrato secondo quanto stabilito dalla clausola arbitrale ricompresa nell’originario contratto concluso con A, la quale prevedeva, in caso di controversia, il ricorso all’arbitrato secondo le regole stabilite dall’Istituto arbitrale finlandese (ricordiamo infatti che A aveva sede in Finlandia).

L’istituto finlandese, tuttavia, non riconosce la sussistenza di un accordo tra B e C e, di conseguenza, rifiuta di instaurare il procedimento arbitrale. A questo punto C si rivolge alle corti finlandesi, chiedendo di riconoscere la sussistenza della convenzione arbitrale – originariamente conclusa tra A e C – anche tra B e C.

Giunta la questione innanzi alla Corte suprema finlandese (competente in virtù del fatto che l’accordo arbitrale originario prevedeva la Finlandia quale luogo di svolgimento del procedimento), la Corte si è espressa (Sentenza n. KKO 2020:89 resa in data 01/12/2020) chiarendo che:

1. secondo la legge finlandese, la convenzione arbitrale costituisce un accordo separato rispetto al contratto (di agenzia in questo caso), la quale deve essere redatta in forma scritta e deve essere accettata da entrambe le parti;

2. nel caso di una vendita del business, le parti si accordano sulle responsabilità che verranno trasferite all’acquirente (in questo caso, da A a B), in modo tale che questo sia vincolato solo dalle previsioni alle quali ha espressamente acconsentito;

3. la previsione al punto precedente trova un’eccezione solo nel caso in cui vi siano determinate condotte da parte dell’acquirente (B) che lascino intendere una volontà esplicita di essere vincolato dalle previsioni in esame (in questo caso, la clausola arbitrale).

Di conseguenza, nel caso in esame, la Corte suprema ha ritenuto che, non essendoci stato un esplicito riconoscimento della volontà di sottostare alla clausola arbitrale originariamente conclusa tra A e C, e non essendo presenti comportamenti concludenti da parte di B che lascino presagire tale volontà, non è possibile ritenere che la clausola arbitrale in questione sia vincolante anche tra B e C.

In conclusione, nell’eventualità in cui nel contesto della cessione di una attività ad un nuovo soggetto, questi subentri nel contratto in corso con un agente, assumendo così la qualifica di nuovo preponente, sarà bene per entrambe le parti (nuovo preponente ed agente) verificare quale sia il metodo di risoluzione delle controversie pattuito nel rapporto in corso.

In caso di presenza di una clausola arbitrale pattuita tra il vecchio preponente e l’agente, sarà necessario che nuovo preponente ed agente perfezionino una nuova clausola arbitrale, così da assicurarne la validità anche con riferimento al nuovo rapporto.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

#contrattodiagenzia #clausolaarbitrale #focusFinlandia #venditabusiness #contrattiinternazionali #contenziosointernazionale #venditainternazionale #affariinternazionali

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

VAI AL COMMENTO
Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

VAI AL COMMENTO
Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

VAI AL COMMENTO
Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

VAI AL COMMENTO

Seguici su