È di ieri 25 febbraio la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sugli illeciti agroalimentari. Per la prima volta viene introdotto nel nostro ordinamento il reato di agropirateria (art. 517 c.p.), sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione Caselli nell’ambito dell’Osservatorio Agromafie, promosso dalla Coldiretti.
La legge cerca di limitare la circolazione del falso Made in Italy, che costa al nostro Paese 100 miliardi di euro l’anno, contro i circa 42 miliardi di euro di export dei prodotti autentici. Un vero e proprio “furto di identità” che danneggia non solo i produttori, ma anche i consumatori e l’immagine stessa del Made in Italy.
La previsione rientra nella generale riforma per la tutela del patrimonio agroalimentare, inserito nel codice penale come nuovo bene giuridico meritevole di tutela.
Obiettivi del provvedimento sono la tutela della salute dei consumatori e la tutela delle imprese dalla concorrenza sleale, attraverso sanzioni pesanti nei casi di falso prodotto biologico e di falsa indicazione di origine: si pensi al caso dell’olio d’oliva, etichettato con nomi che rimandano al Made in Italy, pur trattandosi in realtà di olio di importazione (c.d. fenomeno di Italian Sounding).
I punti salienti della riforma sono:
I. La revisione del contenuto del reato di frode: viene anticipata la soglia di punibilità dei falsi Made in Italy alle fasi antecedenti alla consegna materiale del prodotto. In altre parole, d’ora in avanti si avrà reato di frode non soltanto nel caso di violazioni (come il ricorso a segni distintivi con indicazioni false e ingannevoli) rilevate al momento della consegna, ma anche con riferimento ad attività realizzate nelle fasi precedenti;
II. La definizione dei profili che rimandano alla responsabilità della persona giuridica: vengono precisate le condizioni che esimono l’imprenditore da responsabilità penale e amministrativa, a patto che dimostri di aver compiuto ogni azione necessaria ad evitare rischi (come ad esempio l’aver certificato l’origine e la tracciabilità del prodotto, o l’aver verificato le informazioni sull’etichetta);
III. L’estensione delle tutele, fino a ieri previste solo per i prodotti Dop e Igp, anche ai prodotti alimentari convenzionali.
Avv. Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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