Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Arbitrato: con una recente sentenza (SS.UU., n. 8776/21), la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul momento a partire dal quale decorre il termine di un anno – secondo quanto previsto dalla disciplina codicistica all’art. 828.2 c.p.c. – per impugnare il lodo arbitrale per nullità.
La Suprema Corte è intervenuta sulla sentenza resa in appello dalla Corte di Bologna, mediante la quale veniva dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da una parte nei confronti del lodo arbitrale reso in primo grado, in quanto formulata oltre il c.d. termine “lungo” di un anno.
Secondo la Corte d’appello, infatti, tale termine lungo decorrerebbe dalla data dell’ultima sottoscrizione degli arbitri, conformemente a quanto stabilito dall’art. 828.2 c.p.c.
All’interno del ricorso per Cassazione, la parte soccombente lamentava tuttavia non soltanto una violazione a livello processuale, ma anche una violazione di tipo costituzionale, in quanto – in base ad una “lettura costituzionalmente orientata”, la norma di cui all’art. 828.2 c.p.c. dovrebbe essere interpretata nel senso che il termine per la proposizione dell’impugnazione per nullità decorre solamente dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti.
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la lettera dell’art. 828.2 c.p.c. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell’ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo”.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, il lodo produce gli effetti della sentenza dell’autorità giudiziaria (in questo caso gli arbitri) dalla data della sua ultima sottoscrizione, con la conseguenza che vi è una necessaria corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza e l’attività consistente nell’apposizione dell’ultima sottoscrizione da parte degli arbitri.
Per tali motivi, la Corte ha stabilito che il termine previsto dall’art. 828.2 c.p.c. decorre necessariamente dalla data di sottoscrizione da parte degli arbitri e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito.
In tale contesto, la Corte ha inoltre ribadito come il termine di un anno per impugnare il lodo rappresenti una possibilità sufficientemente ampia per la parte interessata per esercitare il diritto di difesa e quindi impugnare la decisione arbitrale.
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