Focus arbitrato: l’intervento della Corte di Cassazione in materia di lodo arbitrale e termine “lungo” per proporre impugnazione per nullità

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Arbitrato: con una recente sentenza (SS.UU., n. 8776/21), la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul momento a partire dal quale decorre il termine di un anno – secondo quanto previsto dalla disciplina codicistica all’art. 828.2 c.p.c. – per impugnare il lodo arbitrale per nullità.

La Suprema Corte è intervenuta sulla sentenza resa in appello dalla Corte di Bologna, mediante la quale veniva dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da una parte nei confronti del lodo arbitrale reso in primo grado, in quanto formulata oltre il c.d. termine “lungo” di un anno.

Secondo la Corte d’appello, infatti, tale termine lungo decorrerebbe dalla data dell’ultima sottoscrizione degli arbitri, conformemente a quanto stabilito dall’art. 828.2 c.p.c.

All’interno del ricorso per Cassazione, la parte soccombente lamentava tuttavia non soltanto una violazione a livello processuale, ma anche una violazione di tipo costituzionale, in quanto – in base ad una “lettura costituzionalmente orientata”, la norma di cui all’art. 828.2 c.p.c. dovrebbe essere interpretata nel senso che il termine per la proposizione dell’impugnazione per nullità decorre solamente dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti.

Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la lettera dell’art. 828.2 c.p.c. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell’ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo”.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, il lodo produce gli effetti della sentenza dell’autorità giudiziaria (in questo caso gli arbitri) dalla data della sua ultima sottoscrizione, con la conseguenza che vi è una necessaria corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza e l’attività consistente nell’apposizione dell’ultima sottoscrizione da parte degli arbitri.

Per tali motivi, la Corte ha stabilito che il termine previsto dall’art. 828.2 c.p.c. decorre necessariamente dalla data di sottoscrizione da parte degli arbitri e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito.

In tale contesto, la Corte ha inoltre ribadito come il termine di un anno per impugnare il lodo rappresenti una possibilità sufficientemente ampia per la parte interessata per esercitare il diritto di difesa e quindi impugnare la decisione arbitrale.

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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