Austria: disciplina generale del contratto di franchising

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Sebbene il franchising abbia ormai assunto una notevole importanza e diffusione a livello internazionale, l’ordinamento austriaco non dispone di alcuna legge speciale che disciplini tale tipologia contrattuale. Conseguentemente, in assenza di regole specifiche sulla legge applicabile al contratto, occorrerà prestare particolare attenzione alle norme austriache che applicabili alla materia generale dei contratti.

Per quanto non dettato dalla disciplina generale, poi, si deve fare riferimento alle linee guida emesse dall’Autorità Federale Austriaca per la Concorrenza, nonché alle pronunce della giurisprudenza e ai principi affermati dalla dottrina austriaca.

Si consideri, a titolo di esempio, la caratteristica principale del franchising, consistente nell’obbligo del franchisor di riservare al franchisee il diritto di usare il proprio marchio, eventuali brevetti e altri beni immateriali, mettendo a sua disposizione il proprio know-how.

Di contro, il franchisee è tenuto a versare al franchisor un compenso per l’utilizzo di tali diritti e per poter avere accesso al know-how del franchisor, potendo successivamente disporre della facoltà di distribuire in nome e per conto proprio, secondo le istruzioni del franchisor, i beni o i servizi oggetto del contratto.

Con riguardo a tale caratteristica, proprio poiché non esiste in Austria una disciplina ad hoc sul franchising, è necessario che le condizioni inserite all’interno del contratto siano sempre verificate, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità tra le clausole contenute nei singoli contratti di franchising e la relativa normativa austriaca e di origine europea eventualmente applicabili.

In particolare, per quanto riguarda il trasferimento del know-how (componente essenziale del contratto di franchising), in conformità con le linee guida della Commissione UE e la Direttiva UE 2016/943 – recepita dalla legge austriaca – sulla protezione del know-how, la “competenza” impartita al franchisee è un prerequisito necessario affinché il contratto possa qualificarsi come contratto di franchising.

In altre parole, qualora non venga trasferita alcuna competenza (intesa come pacchetto di informazioni pratiche basate sull’esperienza e sui test condotti dal franchisor), il rapporto verrà inquadrato come un mero contratto di licenza e non di franchising.

In conclusione, nel perfezionare con un partner austriaco un rapporto di franchising eventualmente disciplinato dalla legge austriaca, bisognerà considerare attentamente tutte le previsioni specifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda la gestione del trasferimento delle informazioni e del know-how aziendale.

Questo poiché il know-how beneficia di un doppio livello di protezione dato sia dal diritto Ue che dal diritto nazionale austriaco, con la conseguenza che sarà necessario considerare entrambe le discipline al fine di tutelare al meglio il rapporto contrattuale tra le parti e, non da ultimo, il proprio business.

Ad esempio – in base alla disciplina austriaca – qualora il franchisor abbia sviluppato in maniera permanente il know-how e questo sia documentato in forma scritta, è possibile prevedere all’interno del contratto uno specifico obbligo in capo al franchisee di mantenere segreto tale know-how anche per un periodo di tempo – concordato tra le parti – a seguito della risoluzione del contratto.

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