Focus Egitto: novità per l’export comunitario e legal tips per commerciare in modo sicuro con partners egiziani

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Da oggi, 1° luglio 2021, entra in vigore il nuovo sistema di preregistrazione delle importazioni in Egitto con riguardo alle spedizioni in arrivo nei porti egiziani. In questo modo verrà garantita una semplificazione delle operazioni commerciali che permetterà di implementare gli investimenti esteri.

Attraverso la registrazione alla piattaforma dell’Advance Cargo Information System (ACI) e l’inserimento dei dati e dei documenti relativi al cargo (quali la fattura commerciale, la Bill of Lading, etc.), l’importatore egiziano potrà quindi velocizzare le operazioni doganali necessarie nella fase di import.

In assenza delle informazioni richieste o nel caso in cui vi sia una incongruenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente importato in Egitto, vi sarà divieto di scaricare la merce, nonché l’obbligo di restituire il carico al porto di imbarco, comportando quindi notevoli costi aggiuntivi a carico del venditore estero.

Ciò significa che – sebbene gli adempimenti appena descritti competano unicamente all’importatore egiziano – è assolutamente necessario che anche l’esportatore comunitario curi nei dettagli la trasmissione della documentazione richiesta, in modo tale da evitare spiacevoli sorprese e ingenti costi aggiuntivi non previsti.

A tal proposito, si sottolinea l’innovativo impiego di un sofisticato sistema blockchain (CargoX), certificato e controllato dal governo egiziano, il quale permette di trasferire in modo sicuro le informazioni e i documenti commerciali relativi alla spedizione dal venditore all’acquirente egiziano.

Oltre a ciò, dal punto di vista legale e contrattuale, nel concludere un contratto di compravendita internazionale tra un esportatore italiano e un acquirente con sede in Egitto, occorre tenere presente che l’Egitto ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980).

Per questa ragione, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione, tale Convenzione si applicherà ai rapporti di compravendita tra imprese italiane ed egiziane. Ne deriva che troveranno applicazione le disposizioni relative alla forma e conclusione del contratto, alle obbligazioni delle parti, alla responsabilità in caso di inadempimento, ai parametri di conformità della merce e i conseguenti tempi di denuncia di eventuali difetti.

Inoltre, l’Egitto ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Per tale motivo le imprese contraenti potranno valutare di ricorrere all’arbitrato quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie in luogo del giudice nazionale. Per maggiori informazioni sulla disciplina in materia di arbitrato internazionale, si rimanda al decalogo presente su questo blog.

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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