Sulla scia di quanto affrontato in precedenza su questo blog con riguardo alla situazione emergenziale del Covid-19 e alle soluzioni adottate da diversi Stati (si veda il riferimento fatto ai contratti di vendita internazionali, ma anche alle specifiche soluzioni adottate a livello nazionale in Italia, negli Emirati Arabi Uniti e in Francia) si prosegue oggi l’analisi con lo studio delle soluzioni adottate in proposito dalla Germania.
Il 25 marzo 2020 il Parlamento tedesco (Bundestag) ha emanato ulteriori previsioni interne al c.d. “Corona Package” approvando un provvedimento – entrato in vigore il 27 marzo 2020 – volto a mitigare le conseguenze del Coronavirus per quanto riguarda, tra gli altri, procedimenti civili e questioni in materia di diritto d’impresa.
Le previsioni in questione si applicano unicamente a singoli consumatori e piccole imprese, prevedendo soluzioni volte a garantire, ad esempio, un diritto per le imprese di rivedere le condizioni contrattuali rifiutando di effettuare alcune prestazioni fino al 30 giugno 2020 (nel caso di contratti ad esecuzione continuata per la garanzia di servizi di interesse generale, quali la fornitura di elettricità o gas o i servizi di telecomunicazione) qualora vi sia un ostacolo all’esecuzione della prestazione dovuto all’emergenza Covid-19.
Tali previsioni circa la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali – o anche di risolvere il contratto tra le parti – possono ad ogni modo essere già state previste all’interno di una specifica clausola contrattuale di “Forza Maggiore”.
Se tale clausola è ricompresa nell’accordo tra la parti, le conseguenze legali ricollegate alla causa di forza maggiore sono già previste all’interno del contratto. Tipicamente, le epidemie sono ricomprese in tali cause, tuttavia, qualora non dovessero esserlo e qualora non sia prevista all’interno della clausola una previsione c.d. “catch-all” che permetta di ricomprendere ugualmente l’ipotesi in questione, lo scopo della clausola dovrà essere determinato secondo un’attenta interpretazione.
Inoltre, in tal caso, si farà riferimento anche alle disposizioni di legge previste all’interno del codice civile tedesco (BGB) per determinare se ricorra o meno il caso di una impossibilità della prestazione per via dell’epidemia Covid-19.
Tuttavia, all’interno del BGB – come accade nel codice civile italiano – non vi è una previsione specifica volta a definire in maniera univoca il concetto di “forza maggiore”, sebbene non manchino pronunce della Corte Federale di Giustizia (BGH) nelle quali si cerca di dare una definizione di tale concetto, riconducendolo ad un evento esterno che non può essere previsto in alcun modo, non essendo sufficiente l’applicazione della massima diligenza possibile.
Per tale motivo, in una situazione in cui ad esempio le parti abbiano stipulato un contratto commerciale di fornitura e, per cause riconducibili al Coronavirus, il fornitore si trovi in difficoltà a rispettare gli obblighi contrattuali e non sia stato previsto nulla al riguardo all’interno del contratto, si potrà fare riferimento alle ipotesi di “impossibilità della prestazione” o “mancata continuità o modifica della prestazione” previste all’interno del BGB.
Secondo tali previsioni, in casi specifici, sarà possibile per il fornitore colpito dall’emergenza procedere alla sospensione delle obbligazioni contrattuali o ad una revisione delle stesse, mentre il partner commerciale sarà temporaneamente sollevato dall’obbligo di effettuare il pagamento per la merce non ancora ricevuta.
Il fornitore che invoca la forza maggiore dovrà tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che impediscano di adempiere ai suoi obblighi nei tempi previsti, i quali devono essere impossibili da prevedere anche applicando tutte le misure di sicurezza richieste. In altre parole, anche una lieve negligenza può impedire al fornitore di invocare la forza maggiore.
Inoltre, eventuali difficoltà di approvvigionamento dei materiali per via dell’inadempienza del sub-fornitore non possono essere considerate cause di forza maggiore, in quanto queste vengono associate al rischio aziendale del fornitore. Qualora si intenda qualcosa di diverso, ciò deve essere concordato espressamente tramite contratto.
Dunque, secondo il BGB, la parte colpita potrà invocare solo in casi specifici l’esistenza di una causa di impossibilità della prestazione per richiedere la sospensione, oppure la rinegoziazione, o ancora la risoluzione del contratto. In alternativa, qualora sia stata prevista una specifica clausola all’interno del contratto che regoli la causa di forza maggiore, troverà applicazione tale clausola in conformità alla volontà delle parti.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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