Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
L’export di prodotti Made in Italy verso il Portogallo rappresenta un florido terreno per gli scambi commerciali tra un esportatore italiano e un acquirente con sede in Portogallo, soprattutto per quanto riguarda prodotti tessili, chimici, macchinari e apparecchiature.
Per distribuire i propri prodotti o servizi l’esportatore italiano può – da un lato – ricorrere a singoli contratti di vendita internazionale, oppure – dall’altro – avvalersi di un sistema di distribuzione diretta o di distribuzione indiretta (o ancora di un mix tra le due), a seconda del prodotto/servizio, del relativo piano marketing aziendale e del Paese nel quale si vuole operare.
Nel caso in cui si decida di instaurare un rapporto di compravendita, va tenuto a mente che – a partire dal 1° ottobre 2021 – in Portogallo entrerà in vigore la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
Ne consegue che, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione, la Convenzione si applicherà ad esempio ai rapporti di compravendita tra imprese italiane e portoghesi, con la conseguente applicazione di tutte le regole sulla modalità di conclusione del contratto, sulle obbligazioni delle parti, sulla responsabilità in caso di inadempimento, nonché sui parametri di conformità della merce e i tempi di denuncia dei difetti da parte del compratore.
Nella diversa ipotesi in cui si opti per un sistema di distribuzione diretta, bisogna considerare che non vi sono intermediari che si inseriscono tra il produttore ed il mercato. In questo caso il produttore utilizza proprie filiali o dipendenti per distribuire e dispone di un ottimo controllo del mercato.
Per quanto riguarda il caso specifico del Portogallo e la possibilità di vendere prodotti Made in Italy tramite distribuzione diretta, va innanzitutto tenuto in considerazione che il contratto di distribuzione non viene disciplinato dal codice civile portoghese, essendo – come in Italia – frutto dell’autonomia contrattuale (ex art. 405 codice civile portoghese).
Di conseguenza, sarà necessario esaminare attentamente le singole situazioni di fatto sulla base di un’analisi case by case. Ad ogni modo, è possibile rinvenire alcune previsioni in materia all’interno del Codice civile portoghese e del Codice portoghese delle società commerciali.
In particolare, per quanto riguarda gli investimenti esteri, in Portogallo non sono previste restrizioni di alcun genere, non essendo ad esempio necessario avere un partner locale per poter commerciare attraverso un sistema di distribuzione diretta.
Inoltre, è previsto che un fornitore straniero può stabilire una propria impresa per importare e distribuire i propri prodotti in Portogallo senza essere soggetto a particolari restrizioni (ad eccezione di settori specifici, quali sicurezza e difesa).
Ciò significa, ad esempio, che il fornitore estero può essere proprietario di un’impresa locale, senza alcuna limitazione in merito a quote azionarie detenibili o eventuali requisiti riguardanti percentuali minime di capitale.
Per ulteriori approfondimenti e consigli pratici per la gestione di contratti di vendita, agenzia e distribuzione internazionale con partner portoghesi, si rimanda all’articolo precedentemente pubblicato su questo blog.
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